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Provvedimento del 1 febbraio 2007 [1388633]

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[doc. web n 1388633]

Provvedimento del 1 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 27 ottobre 2006, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Casulli, nei confronti di Wind telecomunicazioni S.p.A., con il quale il ricorrente (titolare di un contratto di fornitura di servizi di telefonia fissa e mobile) ha chiesto la cancellazione dagli elenchi telefonici "cartacei ed on-line" dei dati che lo riguardano relativi alle citate utenze, nonché il rimborso delle spese del procedimento; rilevato che il ricorrente ha sostenuto di non aver mai acconsentito all´inserimento negli elenchi di tali dati e di averne più volte sollecitato la cancellazione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 novembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 5 dicembre 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 22 novembre 2006 con la quale la società resistente ha, tra l´altro, sostenuto che il ricorrente avrebbe "espresso il diniego alla pubblicazione anche per l´utenza fissa" solo nel febbraio 2006, che la richiesta sarebbe stata recepita dal call center aziendale ma che ad essa non avrebbe fatto seguito l´invio, da parte dell´interessato, "dell´apposito modulo (…) spedito al (…) domicilio" del ricorrente; rilevato che la resistente ha sostenuto di aver, comunque, effettuato "vari solleciti al competente gestore al fine di provvedere all´immediata eliminazione dagli elenchi" telefonici del nominativo del ricorrente e che "Seat Pagine Bianche ha risposto garantendo la cancellazione nel più breve tempo possibile";

VISTA la memoria datata 27 novembre 2006, con la quale il legale del ricorrente ha contestato il riscontro, sostenendo che le richieste di cancellazione non potrebbero essere condizionate "all´invio di moduli particolari", peraltro mai fatti pervenire dalla società; constatato che il ricorrente ha rilevato che le numerose richieste di cancellazione dei dati e, in particolare l´istanza formulata ex art. 7, sono rimaste inevase e che la società Wind "ha preso in considerazione le richieste del Sig. XY solo dopo l´esperimento del ricorso";

RILEVATO che l´interessato, in relazione ai dati personali pubblicati negli elenchi telefonici, "può modificare in ogni tempo le manifestazioni del consenso e le proprie richieste, che devono essere documentate per iscritto" (provv. del  15 luglio 2004 , allegato 1, punto 4, doc. web. n.  1032381);

CONSIDERATO che i dati personali del ricorrente non risultano più presenti nell´attuale versione on-line dell´elenco abbonati, come da ricerca effettuata sul sito www.paginebianche.it;

RITENUTO di dover, pertanto, dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta del ricorrente, avendo Wind telecomunicazioni S.p.A. provveduto a far cancellare dall´elenco telefonico i dati del ricorrente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso al Garante;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alla richiesta dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Wind telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 1 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli