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Provvedimento del 13 febbraio 2007 [1389312]

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[doc. web n. 1389312]

Provvedimento del 13 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante l´8 novembre 2006 da Carlo Scevola, rappresentato e difeso dall´avv. Valentina Frediani, nei confronti di Cosmopolitan Golf & Country Club S.p.a., con il quale il ricorrente (che si era associato, nel settembre 2005, alle attività svolte dalla resistente, finalizzate al gioco del golf e all´organizzazione di tornei), ha ribadito le richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con le quali aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere la loro origine, la logica, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili eventualmente designati e dei soggetti ai quali i dati sono stati eventualmente comunicati; visto che il ricorrente si è inoltre opposto al trattamento a scopi promozionali, sollecitando anche la cancellazione (con connessa attestazione nei riguardi dei soggetti cui gli stessi fossero stati comunicati) dei dati che risultassero trattati in violazione di legge, ed ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento; visto che il ricorrente ha altresì rilevato che, pur dopo il parziale riscontro del 21 settembre 2006, i dati personali che lo riguardano continuano ad essere registrati nell´area riservata ai clienti del sito Internet del club;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 novembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 2 gennaio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 5 dicembre 2006 e 7 dicembre 2006 con le quali Cosmopolitan Golf & Country Club S.p.a. (rappresentata e difesa dall´avv. Silvia Del Corso presso il cui studio ha eletto domicilio) ha sostenuto che i dati personali del ricorrente sono stati trasmessi "esclusivamente alla Federazione Italiana Golf", (che li deteneva già in quanto il ricorrente aveva acquisito precedentemente la qualifica di giocatore presso un altro circolo di golf), al solo scopo di comunicare "il cambio di affiliazione al circolo" e che, a seguito della richiesta di cancellazione da parte del ricorrente, tali dati sono stati "eliminati dai data base della società", a parte quelli (conservati anche per "scopi difensivi") contenuti nella domanda di iscrizione sottoscritta dal ricorrente (di cui è stata inoltrata copia);

VISTE le note del 7 dicembre 2006 e del 22 gennaio 2007 con le quali il ricorrente, nel ribadire che i suoi dati personali sarebbero ancora presenti nel sito Internet del club, ha sostenuto, altresì, di non aver mai ricevuto un´idonea informativa in ordine al trattamento dei propri dati;

CONSIDERATO che il titolare del trattamento, con nota pervenuta il 6 febbraio 2007, ha fornito alcune indicazioni in ordine all´inserimento dei dati del ricorrente nel sito Internet del club, specificando che la cancellazione ha riguardato i dati personali del ricorrente inseriti nell´area riservata ai soci e che tuttavia successivamente, in altra area dedicata ai navigatori esterni (ai quali è proposta una pagina di autoregistrazione) sarebbe stata effettuata un´altra registrazione con il medesimo nome del ricorrente e la medesima password dallo stesso utilizzata per l´iscrizione nell´area soci;

RILEVATO che il ricorso deve essere accolto limitatamente alla presenza dei dati del ricorrente sul sito del club e che, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, deve essere ordinata a Cosmopolitan Golf & Country Club S.p.a. la cancellazione dei dati del ricorrente di cui non è più necessaria la conservazione da ogni area del sito, entro e non oltre il 20 marzo 2007, dando conferma dell´avvenuta cancellazione a questa Autorità e al ricorrente entro la medesima data;

RITENUTO infine che, in ordine alle restanti richieste, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la parte resistente fornito un sufficiente riscontro alle stesse, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cosmopolitan Golf & Country Club S.p.a. in ragione del mancato tempestivo riscontro a tutte le richieste del ricorrente, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie in parte il ricorso e, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, ordina a Cosmopolitan Golf & Country Club S.p.a. di cancellare i dati personali del ricorrente da ogni area del sito internet della società entro il 20 marzo 2007, dando conferma a questa Autorità e al ricorrente dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Cosmopolitan Golf & Country Club S.p.a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 13 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1389312
Data
13/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso