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Provvedimento del 22 febbraio 2007 [1391953]

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[doc. web n. 1391953]

Provvedimento del 22 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 14 novembre 2006 presentato da XY, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Costanzo e Maria Sorda, nei confronti di Banca del Fucino S.p.A. e Mps Banca personale S.p.A. con il quale il ricorrente (il quale ha in corso due controversie giudiziarie nei confronti dei predetti istituti di credito in relazione all´acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina), ha sostenuto che negli scritti difensivi depositati in giudizio Banca del Fucino S.p.A. avrebbe dichiarato di essere "a conoscenza del fatto che il cliente aveva già investito in titoli argentini avvalendosi dell´intermediazione di altro istituto bancario, la allora Banca 121 S.p.A." (oggi Mps Banca personale S.p.A.), ritenendosi pertanto esonerata dagli obblighi di informazione e trasparenza prescritti dalla normativa bancaria e finanziaria  (omissione che, ad avviso del ricorrente, lo avrebbe "colposamente indotto (…) al compimento di un´operazione finanziaria che non avrebbe eseguito se ne avesse conosciuto l´elevata rischiosità"); rilevato che, ad avviso del ricorrente, le dichiarazioni rese da Banca del Fucino S.p.A. in sede giudiziaria avrebbero "palesato l´intervenuto scambio di informazioni circa la consistenza patrimoniale e l´attività bancaria e finanziaria" al medesimo relativa tra Mps banca personale S.p.A. e Banca del Fucino S.p.A., le quali avrebbero, la prima, comunicato illecitamente e, la seconda, acquisito illecitamente tali dati, senza che l´interessato avesse previamente manifestato il proprio consenso; rilevato che il ricorrente (che in sede di istanza ex art. 7 del Codice aveva formulato nei confronti dei predetti titolari del trattamento anche altre richieste) ha chiesto a Banca del Fucino S.p.A. di cancellare i dati relativi alle operazioni di acquisto di titoli argentini eseguite tramite Mps Banca personale S.p.A., nonché "tutti i dati eventualmente in possesso in merito alla situazione patrimoniale" allo stesso afferente, opponendosi al loro ulteriore trattamento; rilevato che il ricorrente si è opposto al trattamento dei dati che lo riguardano anche da parte di Mps Banca personale S.p.A., con specifico riferimento all´illecita comunicazione di dati a terzi; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto nei confronti della sola Banca del Fucino S.p.A., in via provvisoria ed urgente, "il divieto del trattamento dei dati di cui è in possesso e riguardanti le operazioni finanziarie compiute dal ricorrente con l´intermediazione di altri istituti bancari"; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto il risarcimento dei danni (morali e patrimoniali), nonché il rimborso delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 novembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 gennaio 2007 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA le note inviate il 4 dicembre e il 13 dicembre 2006 con le quali Banca del Fucino S.p.A. ha sostenuto di non poter accogliere le richieste di cancellazione dei dati e l´opposizione al trattamento in quanto la stessa società "non tratta (…) i dati in violazione di legge, né li ha acquisiti, ceduti o trattati (…) in maniera illegittima"; rilevato che tale resistente ha anche inviato un documento contenente i dati personali relativi al ricorrente estratti dalla procedura informatica "Anagrafe generale", unitamente all´informativa sul trattamento dei dati personali consegnata ai clienti; rilevato che tale banca ha anche inviato copia di un parere pro veritate reso sulle questioni oggetto di ricorso da un proprio consulente; visto che, in tale parere, a riprova dell´improbabilità della ricostruzione dei fatti svolta dal ricorrente, si è sostenuto, tra l´altro, che "per intuibili motivi non solo giuridici … nessun intermediario fornirebbe mai … ad un suo concorrente dei dati che lo porterebbero … a perdere il cliente medesimo, fornendo un vantaggio … ad altri soggetti";

VISTA la nota inviata l´11 dicembre 2006 con la quale Mps Banca personale S.p.A. ("quale avente causa di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a sua volta incorporante la già Banca 121")  ha dichiarato "di non aver mai comunicato alla Banca del Fucino S.p.A. dati personali inerenti l´attività di negoziazione svolta dal signore XY suo tramite, ovvero qualunque altro dato personale e/o patrimoniale inerente il sig. XY medesimo", circostanza in ordine alla quale non sarebbe stata fornita dal ricorrente alcuna prova; rilevato che tale resistente ha altresì respinto la richiesta di risarcimento dei danni, ritenuta infondata "per evidente carenza di alcuna condotta illegittima";

VISTA la memoria inviata il 13 dicembre 2006 con la quale il ricorrente ha rilevato che entrambe le resistenti non avrebbero fornito completo riscontro alle richieste formulate nelle istanze ex arttt. 7 e 8 del Codice inviate prima della proposizione del ricorso; rilevato che nella medesima memoria il ricorrente ha sostenuto che, avendo Banca del Fucino S.p.A. dichiarato in sede giudiziaria di essere a conoscenza delle operazioni di acquisto di titoli argentini effettuate dal ricorrente per il tramite di Mps Banca personale S.p.A. ed avendo la stessa ammesso, nella medesima sede, che il ricorrente si sarebbe rifiutato di fornire "informazioni sulla propria pregressa attività e situazione patrimoniale", sarebbe ipotizzabile o un illecito scambio diretto di dati tra le due banche, oppure "l´esistenza di un illecito e consolidato sistema di raccolta, trattamento di dati inerenti la clientela da parte dei diversi intermediari creditizi e conferimento in un unico archivio al fine di costituire una banca dati, per così dire "centrale", alla quale, pure illecitamente, gli istituti medesimi possono attingere informazioni per le proprie attività";

VISTO il verbale dell´audizione del 18 dicembre 2006 nel quale il ricorrente e Mps Banca personale S.p.A. si sono richiamati a quanto già dedotto nelle proprie precedenti note; rilevato, in particolare, che Mps Banca personale S.p.A. ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del ricorrente;

VISTA la nota inviata in data 18 gennaio 2007 con la quale Banca del Fucino S.p.A. ha dichiarato di non aver nulla da aggiungere a quanto già dedotto nei propri precedenti scritti difensivi;

VISTA la memoria inviata il 26 gennaio 2007 con la quale il ricorrente, nel contestare quanto sostenuto dal consulente di Banca del Fucino S.p.A., ha dichiarato che, quand´anche fosse stato il ricorrente a fornire le informazioni in questione a tale banca, in ogni caso quest´ultima avrebbe "ugualmente violato la normativa sulla privacy" per aver acquisito ed utilizzato illecitamente i medesimi dati e "per non averne dato riscontro al ricorrente in seguito all´interpello";

RILEVATO che nell´odierna decisione devono essere prese in considerazione esclusivamente le istanze già formulate dal ricorrente nell´interpello preventivo rivolto alle resistenti ed in seguito esplicitamente ribadite quali richieste oggetto del ricorso;

RILEVATO che, limitato così l´oggetto del ricorso, dalla documentazione in atti, non risulta comprovata l´asserita illecita comunicazione da Mps Banca personale S.p.A. a Banca del Fucino S.p.A. delle informazioni attinenti all´acquisto di titoli emessi dalla Repubblica Argentina; né, risulta dagli atti provato che tali istituti di credito illecitamente partecipino ad una non meglio precisata banca dati "centrale" allo scopo di attingere informazioni sui loro potenziali o attuali clienti; rilevato, inoltre, che dalla documentazione in atti non emergono nemmeno ulteriori profili di illiceità del trattamento dei dati contestati in ragione del loro utilizzo da parte di Banca del Fucino S.p.A. nella controversia giudiziaria civile in corso con il ricorrente, in quanto trattasi di un trattamento di dati necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il quale il consenso dell´interessato non è richiesto (art. 24, comma 1, lett. f), del Codice); ritenuto pertanto che, alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato infondato nei confronti di entrambe le resistenti;

RITENUTO che in ordine alla richiesta di risarcimento del danno il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, atteso che questa Autorità non ha competenza in merito a tale richiesta la quale deve essere proposta, se del caso, dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO che sussistono infine giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1391953
Data
22/02/07

Tipologie

Decisione su ricorso