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Provvedimento del 7 febbraio 2008 [1491868]

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[doc. web n. 1491868]

Provvedimento del 7 febbraio 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 6 novembre 2007, presentato da XY nei confronti di Citibank International Plc con il quale il ricorrente, rappresentato e difeso dall´avv. Antonia Vrenna presso il cui studio ha eletto domicilio, non avendo ottenuto un´idonea risposta, ha ribadito la richiesta a tale banca di attivarsi per ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano (relativi ad una "carta rateale (…)" allo stesso intestata) presenti nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento-C.a.i. (di cui all´art. 10 bis della legge n. 386/1990) con segnalazione di "revoca" della predetta carta di credito, nonché per ottenere la cancellazione dei dati personali relativi ai "ritardi non regolarizzati" conservati, in relazione al predetto rapporto contrattuale, negli archivi di Crif S.p.A., di CTC-Consorzio per la tutela del credito e di Experian Information Services S.p.A.; ciò, in quanto "solo dopo due anni dalla fine del finanziamento l´istante è venuto a conoscenza di una morosità nel pagamento, e quindi della mancata estinzione del rapporto debitorio" nei confronti della citata banca, la quale, a suo avviso, non avrebbe avvisato l´interessato di tale residuo debitorio, non avrebbe effettuato alcun sollecito, neanche telefonico, né alcun tentativo di recupero del credito e non avrebbe, in particolare, inviato il preavviso di cui all´art. 4, comma 7, del codice di deontologia relativo all´attività dei sistemi di informazioni creditizie;

RILEVATO che con il ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 4 dicembre 2007 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 27 novembre 2007 e il verbale dell´audizione del 3 dicembre 2007, nel corso della quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, sottolineando che qualora "risultasse un´eventuale residua morosità, il ricorrente avrebbe comunque diritto alla cancellazione della predetta segnalazione per mancata comunicazione dell´imminente registrazione dei dati ai Sic ed in Cai (…)";

VISTA la successiva nota inviata via fax il 20 dicembre 2007 con la quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al procedimento relativo al ricorso;

VISTA la nota, parimenti inviata via fax il 20 dicembre 2007, con la quale la banca resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Gerolamo Pellicanò, ha comunicato di aver preso atto dell´avvenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in considerazione della manifestata rinuncia dell´interessato al procedimento relativo al ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 7 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli