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Provvedimento del 7 febbraio 2008 [1491890]

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[doc. web n. 1491890]

Provvedimento del 7 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 2 novembre 2007, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Giulio Caselli, nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta –già avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano conservati dalla resistente e, in particolare, quelli relativi a un verbale di pignoramento immobiliare, già oggetto di cancellazione per annotazione presso l´Agenzia del territorio di Firenze e riportato nell´archivio della resistente con la sola nota "atto colpito da annotamento";

RILEVATO che il ricorrente ha chiesto nel corso del procedimento di porre a carico della resistente le spese sostenute per la presentazione del ricorso;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 21 dicembre 2007 con la quale quest´Autorità ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 26 novembre 2007 con la quale il titolare del trattamento, nell´allegare copia del report contenente le informazioni relative all´interessato, ha rappresentato che le stesse, in quanto tratte da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque", possono  essere trattate anche senza il consenso dello stesso, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, e ha sostenuto che l´espressione "atto colpito da annotamento" relativa al verbale di pignoramento evidenzierebbe "a chi consulta l´informazione attraverso il servizio di Crif" che sussiste un´annotazione e che "per avere il quadro della situazione sottostante" è necessario consultarla; ciò, tenendo conto del fatto che "in quasi tutti i casi sarà o un restringimento o una cancellazione del gravame medesimo";

RILEVATO che la resistente ha dichiarato di aver cancellato "tali informazioni pubbliche che non sono, pertanto, più presenti nella banca dati Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" della società, ma di continuare a conservare le informazioni relative a un decreto di trasferimento immobili, in quanto le stesse risultano aggiornate rispetto a quanto attualmente conservato presso l´Agenzia del territorio di Firenze;

VISTA la nota datata 29 novembre 2007 con la quale il ricorrente, nel rilevare che l´adesione da parte di Crif S.p.A. è avvenuta a seguito del ricorso, ha ribadito la richiesta relativa alle spese;

VISTA la nota inviata via fax il 9 gennaio 2008, con la quale Crif S.p.A. ha richiamato quanto dedotto nella precedente memoria del 26 novembre 2007 ribadendo la "correttezza delle informazioni pubbliche ad oggi presenti nella banca dati Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari";

RILEVATO che il trattamento effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in ordine al rispetto dei principi di liceità, correttezza, qualità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati e ai tempi della loro conservazione, in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti tenuti da soggetti pubblici, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente fornito riscontro alla richiesta di cancellazione formulata dal ricorrente, in particolare cancellando, seppure solo nel corso del procedimento, i dati personali che lo riguardano relativi al verbale di pignoramento immobiliare;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli