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Provvedimento del 21 febbraio 2008 [1501235]

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[doc. web n. 1501235]

Provvedimento del 21 febbraio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti;

VISTA l´istanza con la quale XY ha chiesto alla Questura di KW, presso cui presta servizio, la conferma dell´esistenza presso tale ufficio e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti in una registrazione audio effettuata da un collega nel corso di una riunione d´ufficio svoltasi il 24 marzo 2004, nonché di conoscere l´origine di tali dati e le finalità del relativo trattamento;

VISTA la nota con la quale la Questura di KW ha fornito alcune informazioni in ordine alla vicenda relativa alla registrazione in questione e, in particolare, in ordine all´origine dei dati;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 19 novembre 2007 da XY nei confronti del Ministero dell´interno-Questura di KW con il quale l´interessato, insoddisfatto del riscontro, ha ribadito le richieste volte a ottenere la conferma dell´esistenza dei dati in questione presso la Questura e la loro comunicazione, nonché di conoscere le finalità del trattamento;

RILEVATO che, con il ricorso, l´interessato ha chiesto anche la cancellazione in loco dei dati personali in questione (con relativa attestazione che l´operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali le informazioni fossero state comunicate);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 novembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 15 gennaio 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta il 18 dicembre 2007 con la quale, inizialmente, la Questura di KW, nel fornire riscontro, ha dichiarato che il "supporto audiomagnetico, all´atto della consegna, fu inserito nel fascicolo dell´operatore amministrativo" autore della registrazione medesima, poi trasferito presso altro ufficio;

VISTA la successiva nota pervenuta il 28 gennaio 2008, con la quale il dirigente dell´ufficio presso cui attualmente presta servizio l´autore della registrazione in questione (Compartimento della polizia stradale per il KZ, sezione di KW), ha però dichiarato di non detenere i dati personali cui fa riferimento il ricorrente, dal momento che "all´atto del trasferimento dell´operatore amministrativo" interessato "all´interno del fascicolo personale del medesimo (…) non vi era alcun supporto audiomagnetico";

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, dal momento che i predetti uffici del Ministero resistente hanno dichiarato, con attestazione della cui veridicità gli autori rispondono anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere i dati personali oggetto delle specifiche istanze del ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 21 febbraio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli