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Ordinanza ingiunzione nei confronti del laboratorio di analisi cliniche Pasini Mario - 23 gennaio 2008 [1503545]

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[doc. web n. 1503545]
[v. Revoca ordinanza ingiunzione]

Ordinanza ingiunzione nei confronti del laboratorio di analisi cliniche Pasini Mario - 23 gennaio 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 5 del 23 gennaio 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 25 ottobre 2005 nei confronti del Laboratorio di analisi cliniche Pansini Marino sito in Molfetta (Ba), via Ricasoli n. 2/N, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003);

RILEVATO che il predetto Comando, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 17101 datata 22 settembre 2005) e su specifica delega di questa Autorità (n. 18585 del 20 ottobre 2005), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 25 ottobre 2005 dai quali è risultato che il predetto laboratorio effettua, in qualità di titolare, trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. a) del Codice, da epoca anteriore al 1° gennaio 2004; considerato, altresì, che il laboratorio non risulta aver effettuato la notificazione al Garante nelle forme previste dagli artt. 37 e 38 del Codice;

VISTO il verbale n. 190 del 25 ottobre 2005 con cui si è contestata al predetto laboratorio la violazione prevista dal menzionato art. 37 (e sanzionata dall´art. 163) del Codice, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto che il predetto laboratorio non risulta essersi avvalso della facoltà prevista dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito), né di quella prevista dall´art. 16 della medesima legge (pagamento in misura ridotta);

RILEVATO che l´attività svolta dal laboratorio configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) del Codice) per il quale doveva essere assolto l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento all´Autorità, ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37 e 38 del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione di cui all´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della pubblicazione, per estratto per una sola volta, su due testate giornalistiche di cui una a maggiore tiratura a livello nazionale, identificata nel "Corriere della sera", e una a maggiore tiratura a livello locale, identificata ne "Il Quotidiano di Bari";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

al Laboratorio di analisi cliniche Pansini Marino sito in Molfetta (Ba) via Ricasoli n. 2/N, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulle testate giornalistiche "Corriere della sera" e "Il Quotidiano di Bari";

INGIUNGE

al medesimo Laboratorio di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000,00 (diecimila) tramite bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Bari", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 23 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli