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Provvedimento del 25 marzo 2008 [1507012]

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[doc. web n. 1507012]

Provvedimento del 25 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 19 dicembre 2007 da XY s.r.l. e ZK nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale i ricorrenti (rappresentati e difesi dall´avv. Maria Carmela Mignone) hanno ribadito la richiesta avanzata il 15 marzo 2007 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volta a ottenere la comunicazione in chiaro dei dati del traffico telefonico in entrata e in uscita nel periodo gennaio 2001-18 ottobre 2004 relativo a un´utenza telefonica mobile di cui la società è titolare e ZK (direttore tecnico della società) reale e unico utilizzatore; rilevato che i ricorrenti hanno dichiarato che tali informazioni sarebbero indispensabili al ZK per svolgere investigazioni difensive ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397 in relazione a un procedimento penale incardinato nei suoi confronti presso la Procura di Benevento per i reati di cui agli "artt. 416, prima parte 1° e 2° cpv", 110, 81, 481 c.p., sussistendo un´"inviolabile esigenza difensiva di dimostrare le effettive comunicazioni e frequentazioni telefoniche" del ricorrente medesimo, nel "convincimento della difesa che i reati ascritti non siano stati commessi"; rilevato che i ricorrenti hanno dichiarato altresì che il Tribunale di Benevento, Ufficio del giudice dell´udienza preliminare, ha rigettato l´istanza volta a ottenere l´autorizzazione ad acquisire i dati telefonici relativi all´utenza in questione argomentando che, per l´esercizio del diritto a ottenere i dati in questione (rispetto alla cui sussistenza il giudice ha ritenuto fosse "lecito almeno dubitare, visto il tenore dei commi secondo e terzo dell´art. 132"), l´interessato avrebbe potuto "avvalersi anche dei rimedi previsti dagli artt. 145 o 152" del Codice;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, nel corso dell´audizione effettuata il 30 gennaio 2008;

VISTA la memoria pervenuta via fax il 21 gennaio 2008 con la quale la società resistente (rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Guerra) ha ribadito il diniego già opposto richiamando, in ordine alle chiamate telefoniche in entrata, l´art. 8, comma 2, lett. f), del Codice e rilevando, più in generale, che i dati richiesti "sono attualmente conservati per legge da Telecom Italia per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all´art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., nonché dei delitti in danno di sistemi informatici e telematici (art. 132, comma 2)" del Codice, "reati questi ultimi del tutto diversi da quelli specificamente indicati nel ricorso ed oggetto delle investigazioni difensive e del procedimento penale in questione";

VISTA la nota pervenuta via fax il 25 gennaio 2008 con la quale i ricorrenti hanno ribadito la propria richiesta, richiamando le ragioni esposte con il ricorso;

VISTO il verbale dell´audizione del 30 gennaio 2008 in cui parte ricorrente ha precisato che l´ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di ZK (indagato "per i reati di cui all´art. 416, rubricato come associazione a delinquere") "pone alla base delle misure cautelari oltre a riprese fotografiche e audiovisive anche intercettazioni telefoniche dal gennaio 2001 fino all´ottobre 2004"; pertanto, la conoscenza del traffico telefonico relativo all´utenza utilizzata dallo stesso sarebbe "necessaria ai fini dell´esercizio del suo diritto di difesa e, in particolare, al fine delle verifiche sulle intercettazioni svolte sulla sua utenza";

VISTE le memorie datate 15 e 25 febbraio 2008 con le quali i ricorrenti, nel chiedere che, in caso di accoglimento del ricorso i dati vengano comunicati a ZK, hanno insistito sulla propria richiesta ribadendo che, alla luce dell´impianto accusatorio, fondato su intercettazioni telefoniche, la conoscenza dei dati di traffico sarebbe "condizione indispensabile al diritto di difesa" garantito costituzionalmente e che il mancato accesso a tali informazioni impedirebbe "la migliore difesa possibile a fronte di una ipotesi delittuosa così grave"; il diritto di difesa prevarrebbe su eventuali diritti dei terzi titolari delle utenze telefoniche chiamate e chiamanti e sussisterebbe il diritto dell´interessato a conoscere i dati personali che lo riguardano attualmente conservati dalla resistente, tenuto anche conto che terzi (autorità giudiziaria) hanno già avuto accesso ai dati;

VISTE le memorie inviate via fax il 15 febbraio e il 13 marzo 2008 con le quali la resistente, nel ritenere a suo avviso superate, alla luce delle precisazioni formulate dalla controparte, le eccezioni sollevate con riferimento all´art. 8, comma 2, lett. f), del Codice in merito alla sussistenza di un possibile pregiudizio effettivo e concreto che il mancato accesso ai dati richiesti arrecherebbe allo svolgimento delle investigazioni difensive, ha richiamato il quadro normativo esistente e, con esso, il provvedimento di questa Autorità del 17 gennaio 2008 in materia di "Conservazione dei dati di traffico: misure e accorgimenti a tutela dell´interessato in attuazione dell´art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" sostenendo che, alla luce di questo, "anche l´interessato che acceda ai dati che lo riguardano esercitando il diritto di accesso di cui all´art. 7 del Codice debba rispettare il vincolo di finalità posto dall´art. 132, ossia possa "utilizzare i dati acquisiti solo per finalità di accertamento e repressione di reati (individuati specificamente per legge in riferimento al predetto, secondo periodo di conservazione)""; rilevato che, alla luce di ciò, anche il fornitore del servizio di comunicazione sarebbe vincolato al medesimo principio di finalità e, quindi, non potrebbe fornire i dati richiesti dal ricorrente se non in relazione a un´indagine o procedimento penale relativo agli specifici reati cui si fa rinvio nell´art. 132, comma 2, del Codice; rilevato che la resistente ha comunque manifestato la propria disponibilità a fornire i dati in questione al ricorrente qualora l´Autorità ritenesse di "autorizzare" tale comunicazione, sottolineando che il diniego finora opposto è legato esclusivamente al timore di consentire tale accesso in violazione di disposizioni di legge, con il conseguente rischio di esporsi ad azioni di risarcimento del danno da parte di altri abbonati chiamati e chiamanti rispetto all´utenza in uso al ricorrente;

RILEVATO che i dati di traffico hanno una natura particolarmente delicata tenuto conto delle garanzie che assistono la libertà e segretezza delle comunicazioni e dei diversi soggetti interessati da una medesima comunicazione (abbonati o utenti chiamati o chiamanti) e che, alla luce di ciò, il legislatore ha posto in relazione agli stessi alcune specifiche limitazioni, prevedendo allo stato, nell´attuale art. 132 del Codice, che i dati di traffico debbano essere conservati per ventiquattro mesi "per finalità di accertamento e repressione dei reati" e per ulteriori ventiquattro mesi "per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all´articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici";

RILEVATO che, in relazione a esigenze emerse in ordine alla lotta al terrorismo, anche internazionale, è stato introdotto un regime transitorio in virtù del quale è stata sospesa l´applicazione di qualunque disposizione che prescriva o consenta la cancellazione dei dati di traffico, anche se non soggetti a fatturazione, originariamente sino al 31 dicembre 2007 e, ora, "fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008" (cfr. art. 6, comma 1, d.l. n. 144/2005 convertito in legge, con modificazioni, dall´art. 1, l. 31 luglio 2005, n. 155 e art. 34 d.l. n. 248/2007, convertito in legge, con modificazioni, dall´art. 1, comma 1, l. 28 febbraio 2008, n. 31);

RILEVATO peraltro che la direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 riguardante "la conservazione di dati generati o trattati nell´ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce", in fase di recepimento, prevede che i dati di traffico siano conservati per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a due anni dalla data della comunicazione;

RILEVATO su queste basi che, consentendo attualmente la conservazione dei dati in questione esclusivamente per le finalità previste dall´art. 132, commi 1 e 2, del Codice, proprio in ragione della peculiarità dei dati di traffico, "il legislatore ha operato un bilanciamento tra il principio costituzionale della tutela della riservatezza dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche, riconducibile all´art. 15 Cost. (sentenza n. 81 del 1993), e l´interesse della collettività, anch´esso costituzionalmente protetto, alla repressione degli illeciti penali" (cfr. Corte Cost. 14 novembre 2006, n. 372) in particolare, per i dati conservati per il più ampio periodo di tempo, ovvero oltre i ventiquattro mesi, di quelli particolarmente gravi e tassativamente individuati;

RILEVATO che tale vincolo di finalità deve essere rispettato anche dall´interessato "che acceda ai dati che lo riguardano esercitando il diritto di accesso di cui all´art. 7 del Codice (e che può utilizzare quindi i dati acquisiti solo in riferimento alle predette finalità penali), nonché, nel procedimento penale" anche da "difensore dell´imputato, (…) persona sottoposta alle indagini, (…) persona offesa e (…) altre parti private (art. 132, comma 3, del Codice)" (Provv. Garante del 17 gennaio 2008 in materia di "Conservazione dei dati di traffico: misure e accorgimenti a tutela dell´interessato in attuazione dell´art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" in G.U. 5 febbraio 2008, n. 30);

RILEVATO che i dati di traffico telefonico oggetto della richiesta di accesso da parte dei ricorrenti, in quanto relativi a un periodo che va dal gennaio 2001 all´ottobre 2004, possono essere allo stato lecitamente conservati da Telecom Italia S.p.A. esclusivamente in ragione dell´eccezionale quadro normativo attualmente in vigore;

RITENUTO pertanto di dover rigettare il ricorso dal momento che il trattamento dei dati di traffico che la società dovrebbe porre in essere nel caso di specie è correlato ad una richiesta di accesso formulata dall´interessato in relazione a un procedimento penale incardinato nei suoi confronti per reati diversi da quelli previsti dall´art. 132, comma 2 con riferimento ai quali è al momento consentita la conservazione dei dati di traffico per un periodo superiore ai ventiquattro mesi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

rigetta il ricorso.

Roma, 25 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarellli