g-docweb-display Portlet

Provvediemnto del 2 aprile 2008 [1514739]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1514739]

Provvediemnto del 2 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti;

VISTO il ricorso al Garante presentato in via d´urgenza il 4 febbraio 2008 da XY nei confronti di Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. e Banca d´Italia con il quale il ricorrente, a seguito dell´iscrizione del proprio nominativo presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.), istituito presso la Banca d´Italia, per il pagamento tardivo di un assegno dallo stesso emesso in qualità di delegato su un conto corrente intestato a un terzo, imprenditore individuale, ha chiesto la cancellazione della predetta iscrizione dal medesimo archivio C.a.i. ritenendola erronea, dovendo la stessa interessare eventualmente il traente del conto corrente e non il delegato (cioè il soggetto che ha delega di traenza) e non essendo stato inoltrato correttamente il preavviso di revoca previsto dall´art. 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

RILEVATO che il ricorrente ha chiesto di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 13 febbraio 2008 con la quale Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. ha comunicato di aver cancellato  il nominativo del ricorrente in data 12 febbraio 2008;

VISTE la nota e la memoria presentate rispettivamente il 12 e il 19 febbraio 2008 con le quali Banca d´Italia ha, sostenuto, tra l´altro, che "la disciplina sull´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento pone a carico degli enti segnalanti (nella specie Cariparma) la responsabilità dell´esattezza dei dati trasmessi”; ad essi, quindi,  spetterebbe disporre la cancellazione e la rettifica dei dati errati;

VISTA la nota inviata via fax il 17 marzo 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. aderito alla richiesta del ricorrente volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dall´archivio C.a.i.;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi;

RITENUTO congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico solamente di Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, in ragione dell´avvenuta cancellazione dei dati del ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 2 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli