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Provvedimento del 30 aprile 2008 [1519536]

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[doc. web n. 1519536]

Provvedimento del 30 aprile 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 22 gennaio 2008, presentato al Garante dall´ing. Salvatore Comenale Pinto nei confronti di Inarcassa (associazione che assicura la previdenza e l´assistenza obbligatoria in favore degli ingegneri e architetti liberi professionisti) con il quale il ricorrente, nel rappresentare di aver richiesto più volte, mediante istanze ex art. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), la cancellazione dell´indirizzo di residenza e la sua rettificazione con l´indirizzo corrispondente al proprio studio professionale o "l´introduzione" di tale differente indirizzo per l´inoltro delle comunicazioni, ha ribadito le medesime richieste contestando il riscontro fornito al riguardo dalla resistente che persiste nell´utilizzare per l´inoltro della corrispondenza il suo indirizzo di residenza e non quello del domicilio eletto;

VISTO che, con il medesimo ricorso, il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 gennaio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 marzo 2008 con la quale questa Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO che, con nota inviata via fax il 14 febbraio 2008, la resistente ha replicato di non poter aderire alla richiesta di cancellazione dei dati sostenendo che, "in base alla disciplina che regola l´iscrizione all´Inarcassa ed ai relativi albi professionali" (che richiedono l´indicazione della residenza dell´iscritto e non del suo domicilio), la Cassa, per garantire la certezza nei rapporti con i professionisti, potrebbe "utilizzare per le proprie finalità istituzionali la sola residenza anagrafica (che coincide con il domicilio fiscale, come definito dall´art. 58, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973) aggiornandola sulla base delle informazioni ricevute dall´Anagrafe tributaria", quando necessario;

VISTA la memoria inviata via fax il 19 febbraio 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta, sottolineando l´interesse a ricevere le comunicazioni della resistente (e in particolare le raccomandate) presso il proprio studio professionale, viste le difficoltà a riceverle in orario lavorativo presso l´indirizzo di residenza, e rilevando che lo stesso Ordine degli ingegneri della provincia di Roma, presso cui è iscritto, ha raccolto anche l´informazione relativa al domicilio onde utilizzarla per l´inoltro di comunicazioni;

VISTO il verbale dell´audizione del 20 febbraio 2008 nel corso della quale la resistente ha ribadito di non voler cancellare il dato relativo alla residenza poiché lo stesso non è trattato in violazione di legge e di non essere tenuta a rettificarlo poiché lo stesso non risulterebbe erroneo;

VISTA la memoria pervenuta il 31 marzo 2008 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste rilevando che, peraltro, l´indirizzo di residenza al quale sono state inviate alcune comunicazioni riporterebbe un numero civico  errato;

VISTE le note inoltrate via fax l´8 e il 24 aprile 2008 con le quali la resistente ha richiamato le precedenti osservazioni e ha precisato che il numero civico differente sarebbe stato comunicato dal ricorrente stesso in una sua precedente nota del 25 settembre 2006;

RILEVATO che il ricorso viene preso in considerazione in ordine alle istanze proposte ex art. 7 del Codice espressamente riproposte con il ricorso;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 47 c.c., una persona può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari, comunicando tale elezione espressamente per iscritto; rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, tale elezione può aver luogo anche per la notificazione degli avvisi o atti che per legge devono essere notificati al contribuente presso il suo domicilio fiscale (cfr. art. 60, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);

RILEVATO inoltre che, con riferimento ai dati contenuti negli albi professionali, richiamati dalla resistente, l´art. 61, comma 3, del Codice legittima l´integrazione degli stessi con ulteriori dati che risultino pertinenti e non eccedenti rispetto all´attività professionale medesima (integrazione alla quale, nel caso di specie, l´ordine professionale cui è iscritto il ricorrente risulta, dalla documentazione in atti, aver già provveduto);

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover accogliere la legittima richiesta di integrazione dei dati del ricorrente conservati presso gli archivi della resistente con quelli relativi al domicilio che il ricorrente ha indicato specificamente per la ricezione della corrispondenza rivoltagli e di dover ordinare a Inarcassa di aderire a tale richiesta entro il termine del 10 giugno 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro la medesima data;

RITENUTO di dover invece dichiarare infondata la richiesta di cancellazione del dato relativo alla residenza del ricorrente che, contenuto nell´albo per la professione di ingegnere e di architetto ai sensi dell´art. 3 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, non risulta allo stato conservato presso gli archivi della resistente in violazione di legge (artt. 23 del citato r.d. n. 2537/1925 e 61, comma 2, del Codice) e che può lecitamente essere utilizzato per le legittime finalità statutarie (quali, ad esempio, le elezioni dei delegati dell´associazione);

RITENUTO di dover dichiarare infondata anche la richiesta del ricorrente, contenuta nell´interpello preventivo, volta a ottenere la rettificazione del dato relativo alla sua residenza con quello corrispondente all´indirizzo del suo studio professionale, tenuto conto che trattasi di due informazioni differenti e che non risulta, dalla documentazione in atti, un tale trasferimento di residenza;

rilevato che tale dichiarazione di infondatezza lascia tuttavia impregiudicata la necessità di verificare l´esattezza del dato trattato dalla resistente in relazione al numero civico di residenza del ricorrente e di adottare i necessari eventuali provvedimenti al riguardo;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti anche in ragione della parziale infondatezza delle istanze avanzate;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di integrazione delle informazioni conservate presso la resistente con i dati relativi al domicilio che il ricorrente ha indicato per la ricezione della corrispondenza e ordina a Inarcassa di aderire alla stessa entro il termine del 10 giugno 2008, dando conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara infondate la richiesta di cancellazione e di rettifica dei dati relativi alla residenza del ricorrente;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 30 aprile 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli