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Provvedimento del 19 maggio 2008 [1523390]

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[doc. web n. 1523390]

Provvedimento del 19 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) inoltrata a Cerved Business Information S.p.A. il 17 maggio 2007 con la quale XY ha chiesto la cancellazione dagli archivi della società delle informazioni relative a due ipoteche giudiziali iscritte a carico del ricorrente nel 1999 e cancellate successivamente dai registri pubblici mediante annotamento;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 18 febbraio 2008 da XY nei confronti di Cerved Business Information S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia) con il quale il ricorrente, nel contestare il riscontro negativo della resistente, ha riproposto la richiesta formulata ex artt. 7 e 8 del Codice, lamentando gli effetti pregiudizievoli che la persistenza dell´informazione nel "Dossier persona" che lo riguarda avrebbe sulla propria attività; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 aprile 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria anticipata via fax il 17 marzo 2008 con la quale Cerved Business Information S.p.A., nel ritenere lecito il trattamento delle informazioni in questione tratte da archivi pubblici, ha comunicato che le stesse non sono tuttavia più censite dalla società la quale autonomamente e a partire dal dicembre 2007, ha deciso di limitare i tempi della conservazione di tutte le informazioni di questo tipo;

VISTO il verbale dell´audizione del 19 marzo 2008 nel corso della quale la resistente si è riportata alle considerazioni formulate nella propria memoria difensiva;

VISTA la nota inviata l´8 aprile 2008 con la quale il ricorrente ha sollevato alcune perplessità in ordine al trattamento effettuato dalla società;

RILEVATO che l´odierno ricorso viene preso in considerazione in relazione alla richiesta di cancellazione dei dati personali così come formulata con interpello preventivo del 17 maggio 2007 con esclusivo riferimento alle informazioni relative alle due ipoteche giudiziali iscritte nel 1999;

 RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso dal momento che le informazioni in questione non risultano più censite negli archivi della resistente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti tenuto anche conto del riscontro fornito dalla resistente che aveva già cancellato le informazioni in questione prima della presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma,  19 maggio 2008            

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli