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Ordinanza ingiunzione nei confronti del Tribunale dei diritti del malato (Varese) - 8 novembre 2007 [1525263]

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[doc. web n. 1525263]

Ordinanza ingiunzione nei confronti del Tribunale dei diritti del malato (Varese) - 8 novembre 2007

Registro delle deliberazioni
Del. n. 55 dell’8 novembre 2007

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 12 dicembre 2005 nei confronti del Tribunale per i diritti del malato con sede in Varese via Borri n. 57, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione delle disposizioni di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996 (ora, art. 13 del d.lg. n. 196/2003, di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Ufficio, con la collaborazione del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, in attuazione dell´ordine di servizio n. 17402/34682 datato 28 settembre 2005, ha svolto gli accertamenti ai sensi dell´art. 157 del Codice di cui al verbale di operazioni compiute del 29 settembre 2005 dai quali è risultato che, tra l´anno 1997 e l´anno 2003, il Tribunale per i diritti del malato, in qualità di titolare, ha trattato dati personali, anche di natura sensibile, tramite schede riassuntive di richieste effettuate da parte di pazienti che ne richiedevano l´intervento; considerato altresì, come dichiarato dal medesimo Tribunale, che non è stata fornita agli interessati, nel periodo di tempo sopra specificato, un´informativa idonea nelle forme previste dell´art. 10 della legge n. 675/1996 (ora, art. 13 del Codice), essendosi provveduto a predisporla solo a far data dall´anno 2003;

VISTO il verbale n. 21652/43168 del 12 dicembre 2005, notificato in data 5 gennaio 2006, con cui è stata contestata al predetto Tribunale la violazione delle disposizioni di cui all´art.10 della legge n. 675/1996 (ora, art. 13 del Codice) sanzionata ai sensi dell´art. 39, comma 2, della medesima legge (ora, art. 161 del Codice), informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto che il predetto titolare del trattamento non risulta essersi avvalso della facoltà prevista dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito), né di quella prevista dall´art. 16 della medesima legge (pagamento in misura ridotta);

RILEVATO che il Tribunale per i diritti del malato, tra l´anno 1997 e l´anno 2003, risulta aver effettuato un trattamento di dati, anche sensibili (art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 675/1996 ora, art. 4 comma 1, lett. a), b) e d) del Codice), senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 (ora, art. 13 del Codice), per mezzo di schede riassuntive di richieste effettuate da parte di ammalati che ne richiedevano l´intervento;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di millecinquecentoquarantanove/00 euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

al Tribunale per i diritti del malato con sede in Varese via Borri n. 57, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista sanzionata ai sensi dell´art. 39, comma 2, della legge 675/1996 (ora, art. 161 del Codice) indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo Tribunale per i diritti del malato di pagare la somma di euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Varese" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE 

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1525263
Data
08/11/07

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca