g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Suzuki Italia S.p.A. - 18 settembre 2008 [1559400]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1559400]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Suzuki Italia S.p.A. - 18 settembre 2008

Registro delle deliberazioni
Del. n. 57 del 18 settembre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 24 aprile 2006 nei confronti di Suzuki Italia S.p.A., con sede in Torino, via Ettore De Sonnaz n. 19 e unità locale in Robassomero (To), Corso Fratelli Kennedy n. 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che Luigi Zuccherino, in data 22 agosto 2005, ha presentato un ricorso al Garante in relazione all´invio di pubblicazioni non richieste (relative a un sondaggio) e che il Garante, preso atto delle memorie, datate 28 settembre 2005 e 15 novembre 2005, inviate dalla società a fronte dell´invito a fornire riscontro ai sensi dell´art. 149 del Codice, si è pronunciato in data 21 dicembre 2005, riservandosi l´adozione di ogni autonomo provvedimento in ordine alla liceità del trattamento;

RILEVATO dagli atti che la società ha acquisito, tra gli altri, i dati personali del ricorrente da Rae 88 s.r.l. e, a fronte dell´acquisto, non ha fornito l´informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13, comma 4, del Codice, che è necessario inviare anche nel caso in cui i dati non siano stati raccolti presso l´interessato, preventivamente all´invio dei messaggi pubblicitari;

VISTO il verbale n. 9229/42984 del 24 aprile 2006, notificato in data 27 aprile 2006, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la memoria difensiva inviata ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 con la quale la società, ritenendo illegittima la contestazione, ha formulato le seguenti deduzioni:

a) la violazione amministrativa contestata è stata accertata fin dal momento del deposito del ricorso avvenuto in data 22 agosto 2005, ma la notifica è avvenuta solo in data 27 aprile 2006, oltre il termine di novanta giorni dall´accertamento prescritto dall´art. 14 della legge n. 689/1981;

b) ai fini dell´applicazione dell´art. 13 del Codice, che l´informativa è dovuta solo nei casi in cui è previsto che l´interessato presti il suo consenso al trattamento, mentre non è dovuta nei casi in cui tale consenso non è necessario. Ai sensi dell´art. 24 del Codice il trattamento dei dati personali del ricorrente non era subordinato al preventivo consenso, atteso che i dati sono stati tratti da un pubblico registro (P.r.a.). Ne deriva che, nel caso di specie, non vi era alcun obbligo di fornire l´informativa ai sensi del richiamato art. 13 del Codice;

c) la società ha reso comunque l´informativa al ricorrente ai sensi dell´art. 13 del Codice apponendola in calce al questionario e provvedendo, agli effetti di cui al comma 4 del predetto articolo, a ottemperare nel momento della prima comunicazione successiva alla registrazione dei dati;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa o inidonea informativa agli interessati in quanto:

a) l´accertamento della violazione amministrativa di cui all´art. 13 della legge n. 689/1981 consiste nel rilievo di fatti integranti un illecito amministrativo, che implica anche una valutazione e una qualificazione dei fatti. Dal mero ricorso, depositato in data 22 agosto 2005, non era direttamente desumibile alcun illecito in assenza di tutti gli elementi di fatto acquisiti nel corso dell´attività istruttoria (memorie, datate 28 settembre 2005 e 15 novembre 2005) e della loro valutazione avvenuta successivamente come risulta da apposita nota agli atti. Del resto, come ribadito dalla Corte di cassazione  (v., fra le altre, Cass. Sez. II n. 12830/2006), " l´attività di accertamento dell´illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (soggettivi e oggettivi) dell´infrazione";

b) la società ritiene erroneamente che l´informativa di cui all´art. 13 del Codice debba essere resa solo nel caso in cui sia obbligatorio acquisire il consenso dell´interessato. In realtà l´art. 13, nel disciplinare l´istituto dell´informativa agli interessati, non fa alcun riferimento ai casi di esclusione del consenso di cui all´art. 24 del Codice, non prevedendo alcun collegamento tra l´obbligo dell´informativa e le casistiche previste dal predetto art. 24. Nel caso di specie, nonostante i dati personali fossero stati estratti dalla banca dati del P.r.a. (art. 24, comma 1, lett. c), del Codice), la società avrebbe dovuto fornire comunque l´informativa agli interessati secondo le modalità previste dall´art. 13 del Codice;

c) l´informativa che la società assume di aver reso all´interessato ai sensi dell´art. 13 del Codice, è relativa solo al trattamento degli ulteriori dati che si intendeva raccogliere per mezzo del questionario inviato e non anche ai dati personali già tratti dalla banca dati del P.r.a. e utilizzati per l´invio del questionario stesso. Come si evince anche dagli scritti difensivi prodotti, atteso che i dati acquisiti da Rae 88 s.r.l. sono stati comunicati alla Suzuki France s.a. che ha proceduto all´invio dei questionari agli interessati, l´informativa doveva essere resa, ai sensi del medesimo art. 13, comma 4, non oltre il momento della loro comunicazione a tale società francese. Peraltro, la necessità di tale adempimento era desumibile anche dal parere, allegato alla memoria illustrativa del 29 settembre 2005, reso dall´avv. Salvatore Patti nel quale è correttamente rilevato:"Dai primi commentari al Codice emerge comunque che la tesi secondo cui se desiderano utilizzare i dati raccolti presso un soggetto pubblico per finalità diverse e non collegate a quella per cui i dati erano stati raccolti, ad esempio per finalità di marketing, occorrerà fornire agli interessati l´informativa di cui all´art. 13 mentre non si ritiene necessario richiedere il loro consenso";

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice), senza rendere un´idonea informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente per l´eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alle condizioni economiche (volume d´affari) della società, nella misura di euro quindicimila;

VISTO l´art. 161 del Codice che prevede la facoltà di aumentare fino al triplo la sanzione edittale quando, in ragione delle rilevanti condizioni economiche del contravventore, la stessa risulti inefficace;

CONSIDERATE le condizioni economiche della società (volume d´affari), le quali inducono a ritenere necessaria e congrua l´applicazione di tale coefficiente nella misura del triplo;

RITENUTO, pertanto, di dover quantificare la misura della sanzione in euro quarantacinquemila;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Suzuki Italia S.p.A., con sede in Torino, via Ettore De Sonnaz n. 19 e unità locale in Robassomero (To), Corso Fratelli Kennedy n. 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 45.000,00 (quarantacinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 45.000,00 (quarantacinquemila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Torino", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 18 settembre 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1559400
Data
18/09/08

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca