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Ordinanza ingiunzione nei confronti della Asl di Pescara- 4 aprile 2007 [1561923]

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[doc. web n. 1561923]

Ordinanza ingiunzione nei confronti della Asl di Pescara- 4 aprile 2007

Registro delle deliberazioni
Del. n. 16 del 4 aprile 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 5 maggio 2005 nei confronti dell´Azienda sanitaria locale di Pescara (di seguito "Asl"), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Pescara, via Paolini n. 47, per la violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

RILEVATO che il predetto Comando, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice e su delega di questa Autorità, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni del 5 maggio 2005 da cui è risultato che l´Asl effettua, in qualità di titolare, trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. a) e b), del Codice (dati genetici, dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria) con finalità di gestione amministrativa, attività di teleconsulto, telediagnosi o telemedicina, interventi in casi di calamità, prevenzione di patologie genetiche in popolazioni a rischio, prescrizione elettronica di farmaci, registrazione dei pazienti, ricerca medica o biomedica, schede cliniche informatizzate, assistenza e monitoraggio della spesa sanitaria, mediante l´ausilio di strumenti elettronici e cartacei; considerato altresì che l´Asl, per i predetti trattamenti in epoca anteriore al 1° gennaio 2004, risulta aver effettuato la notificazione al Garante nelle forme previste dagli artt. 37 e 38 del Codice solo in data 13 gennaio 2005 e, quindi, oltre il termine previsto dall´art. 181, comma 1, lett. c) del Codice (30 aprile 2004);

VISTO il verbale n. 88 del 5 maggio 2005 con cui si è contestata alla predetta Asl la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal rapporto indicato in premessa che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTE le deduzioni difensive del Direttore generale della predetta Asl sviluppate nello scritto inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui lo stesso ha sostenuto che:

- l´Asl ha effettuato la notificazione al Garante molto tempo prima di altre aziende sanitarie della Regione Abruzzo e, nonostante ciò, le verrebbe comminata una sanzione di pari importo a quella ad esse applicata;

- l´Asl, dall´anno 2000, ha adottato una serie di atti deliberativi in materia di trattamento di dati personali (adozione del documento programmatico sulla sicurezza, designazione dei responsabili del trattamento, istituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla materia della protezione dei dati personali, individuazione di un referente aziendale privacy, nomina dell´amministratore di sistema, adozione di regolamenti in materia di trattamento dei dati, di diritto di accesso ai dati personali e di trattamento di dati mediante videosorveglianza) e che il ritardo nella notificazione "è da ricollegarsi sia alla complessità degli adempimenti (…), sia alla circostanza, non irrilevante, che gli obblighi in questione rappresentano per l´azienda un notevole costo economico non sempre tempestivamente sostenibile" tanto che, in relazione a tali adempimenti, "l´azienda ha agito in evidente stato di necessità e comunque ha svolto massiccia opera per l´attenuazione delle conseguenze della violazione";

VISTO altresì che l´Asl, ritenendo sussistente il predetto "stato di necessità", ha chiesto di applicare tale causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell´art. 4 della legge n. 689/1981 e, in via subordinata, di applicare la sanzione nella misura minima edittale;

RITENUTO che le argomentazioni sopra richiamate non risultano idonee in relazione agli addebiti contestati in quanto:

- l´entità della sanzione edittale è determinata dalla legge e, in sede di contestazione, la Guardia di finanza l´ha indicata correttamente, quantificando l´importo per il pagamento in misura ridotta e attenendosi ai criteri di calcolo determinati dall´art. 16, primo comma, della legge n. 689/1981;

- l´asserita "complessità degli adempimenti" in materia di privacy, nonché il loro asserito "notevole costo economico non sempre tempestivamente sostenibile", per i quali è stata invocata l´esimente dello "stato di necessità", non risultano idonei ad escludere la responsabilità amministrativa ai sensi dell´art. 4 della legge n. 689/1981, considerato peraltro che la procedura di compilazione e presentazione della notificazione al Garante (unicamente in forma telematica) comporta contenuti oneri economici (150 euro per diritti di segreteria) e certamente assai inferiori a quelli preventivati dall´Asl per il complesso dei predetti adempimenti (circa euro 1.000.000,00 per due anni);

RITENUTA, pertanto, sussistente la responsabilità dell´Asl in ordine alla violazione contestata;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione degli articoli 37 e 38 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta  e su due sole testate giornalistiche, una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata nel quotidiano "Il Corriere della Sera" e l´altra, a livello locale, nel quotidiano "Il Centro";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

all´Azienda sanitaria locale di Pescara, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Pescara, via Paolini n. 47, di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, e su sole due testate giornalistiche una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata nel quotidiano "Il Corriere della Sera" e, l´altra, a livello locale nel quotidiano  "Il Centro";

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000 (diecimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Pescara", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 4 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1561923
Data
04/04/07

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca