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Archivi storici online dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni - 15 gennaio 2009 [1589209]

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[doc. web n. 1589209]

Archivi storici online dei quotidiani e reperibilità dei dati dell’interessato mediante motori di ricerca esterni - 15 gennaio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 17 novembre 2008 nei confronti di Rcs Quotidiani S.p.A., in qualità di editore del sito Internet "www.corriere.it", con il quale XY, in relazione alla ripubblicazione nella sezione di tale sito dedicata all´archivio storico del quotidiano "Il Corriere della Sera" di un articolo del ZH dal titolo "KK", che contiene dati personali che lo riguardano, ha ribadito la richiesta (già avanzata con interpello preventivo ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali) volta a ottenere la loro cancellazione dal medesimo sito, nonché l´eliminazione "del predetto articolo dall´indicizzazione del motore di ricerca Google o qualsivoglia motore di ricerca"; ciò, tenuto conto che la ripubblicazione, a quindici anni di distanza, dell´articolo in questione –nel quale si narrava di alcune telefonate minatorie effettuate dal ricorrente per impedire la messa in scena di un´opera teatrale per amore di un´artista che dalla rappresentazione sarebbe stata esclusa– sarebbe lesiva del  suo onore, della sua reputazione e della sua dignità, dal momento che tale ripubblicazione non tiene conto "del diritto dell´interessato a vedere rispettata la propria attuale dimensione sociale, professionale e affettiva che, (…) nel caso di specie, risulta essere ora molto diversa rispetto al momento dei fatti"; rilevato che tale lesione risulterebbe favorita dal fatto che, essendo l´articolo indicizzato dai motori di ricerca esterni al sito (che consentono di  riportare "a vita notizie che i vecchi giornali avrebbero dopo un po´ di tempo confinato negli archivi polverosi delle società editrici e di qualche biblioteca"), lo stesso è facilmente rinvenibile anche mediante la sola digitazione del suo nominativo; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 novembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 9 dicembre e la memoria del 15 dicembre 2008 con le quali la resistente, dopo aver eccepito l´inammissibilità del ricorso rilevando che questa Autorità si sarebbe "già espressa sulla materia del contendere" in occasione di un precedente ricorso dal medesimo contenuto dichiarato inammissibile, ha negato di poter dare corso alle richieste del ricorrente, sostenendo che il trattamento effettuato sarebbe lecito; secondo la resistente la richiesta di cancellazione dei dati non può essere accolta facendo riferimento a un articolo contenuto nell´archivio storico del quotidiano che, "per assolvere alla sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni" e non può subire "amputazioni" a pena di perdere tale carattere di storicità e di completezza; il trattamento sarebbe lecito anche perché effettuato, allo stato, non per finalità giornalistiche (come all´atto della sua pubblicazione o nel caso di una "nuova iniziativa giornalistica"), ma "a fini documentaristici, nell´ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet, e attraverso i meccanismi di recupero del dato più diffusi, i motori di ricerca"; sempre ad avviso della resistente, il trattamento non sarebbe altresì lesivo tenuto conto che "la particolarità della fonte, cioè la collezione dei numeri del periodico già pubblicati, rende immediatamente evidente a chiunque giunga alla notizia, la data della sua pubblicazione sul quotidiano, fugando ogni dubbio sul fatto che si tratta di vicenda passata, più o meno remota. L´utente, inoltre, può autonomamente comprenderne la eventuale inattualità, apprezzandone invece il valore di documento storico, con le sue potenzialità, ma anche i suoi limiti, in termini di informazione"; rilevato che, rispetto alla richiesta di rendere l´articolo non indicizzabile dai motori di ricerca esterni al sito, la resistente ha sostenuto che "consentire ai comuni motori di ricerca  la funzione per la quale sono stati inventati significa consentire una  ricerca e una consultazione più agevole e, per così dire, diretta dei dati legittimamente conservati", mentre "un ordine di cancellazione dalla indicizzazione dei motori di ricerca costituirebbe una grave compressione, per di più ingiustificata, della libertà di studio e di acquisizione dei dati di interesse";

VISTA la memoria del 16 dicembre 2008 con la quale il ricorrente, nel precisare di non aver avuto conoscenza dell´articolo in questione prima di averlo rinvenuto, tramite i motori di ricerca, sull´archivio storico del Corriere, ha insistito nelle proprie richieste rilevando che "attraverso i motori di ricerca vengono a conoscenza dell´articolo anche persone non interessate all´archivio storico del Corriere, alle finalità di "ricerca" e "studio", ma intenzionate a "carpire", attraverso internet, notizie sulla vita privata altrui";

RITENUTO di dover disattendere l´eccezione di inammissibilità dell´odierno ricorso sollevata dalla resistente dal momento che le istanze avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice non hanno formato oggetto di valutazione nel merito da parte di questa Autorità in occasione del precedente ricorso del sig. XY, dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice in quanto privo dei presupposti previsti dall´art. 146, comma 1, del medesimo (cfr. Provv. 2 ottobre 2008, "www.garanteprivacy.it", doc. web n. 1557455);

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero –e con essa anche l´esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione–, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente cui fa riferimento l´odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell´articolo pubblicato quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell´editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto a chiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano trattati in violazione di legge, ovvero nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

RILEVATO che, nel caso in esame, alla luce delle citate disposizioni, il trattamento di dati personali relativi all´interessato effettuato mediante la riproposizione on-line, sul sito Internet dell´editore resistente, dell´articolo che li contiene quale parte integrante dell´archivio storico del quotidiano, non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a vicende accadute e, specie in ambito locale, di interesse pubblico; ritenuto pertanto di dover dichiarare infondata, nel caso di specie, stante anche la liceità dell´originaria pubblicazione, la richiesta del ricorrente volta a ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali che lo riguardano contenuti nel citato articolo;

RILEVATO tuttavia che vanno considerati separatamente i motivi legittimi di opposizione sostanzialmente argomentati dall´interessato, il quale ha rappresentato legittimamente la propria aspirazione affinché in rete, per mezzo delle "scansioni" operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al sito dell´editore resistente, non restino associate perennemente al proprio nominativo le notizie oggetto dell´articolo pubblicato su "Il Corriere della Sera" più di quindici anni fa;

RITENUTO che tali motivi di opposizione appaiono meritevoli di specifica tutela, tenuto conto delle peculiarità del funzionamento della rete Internet che può comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti nel tempo –e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale– che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali; ciò, tanto più considerando che il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuate sulla rete Internet mediante i motori di ricerca può avvenire per gli scopi più diversi e non sempre per finalità di ricerca storica in senso proprio;

RITENUTO che, tenuto anche conto del tempo trascorso dalla vicenda oggetto dell´articolo cui si riferisce l´odierno ricorso, una perenne associazione al ricorrente della stessa, nei termini predetti, comporta un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti (cfr. art. 2, comma 1, del Codice); ritenuto pertanto di dover dichiarare, nel caso di specie, parzialmente fondato il ricorso e di dover indicare, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, che la pagina web che contiene i dati personali del ricorrente oggetto del ricorso sia tecnicamente sottratta, all´atto della ricerca del nominativo del ricorrente, alla diretta individuabilità tramite i più utilizzati motori di ricerca esterni, pur restando inalterata nel contesto dell´archivo consultabile telematicamente accedendo all´indirizzo web dell´editore resistente (in modo che la stessa possa essere rinvenuta da coloro che la cerchino direttamente nell´archivio del giornale mediante il motore di ricerca interno a tale sito, avendone magari una pur vaga conoscenza);

RILEVATO che, alla luce dell´attuale meccanismo di funzionamento dei motori di ricerca standard, intendendo con ciò quelli a maggiore diffusione, la raccolta delle informazioni sulle pagine disponibili nel world wide web (fase di grabbing) è influenzabile dal solo amministratore di un sito web sorgente mediante la compilazione del file robots.txt, previsto dal "Robots Exclusion Protocol", o tramite l´uso dei "Robots Meta tag", secondo convenzioni concordate nella comunità Internet (avendo presente comunque come tali accorgimenti non siano immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste);

RILEVATO comunque che l´Autorità si riserva di avviare sul tema un eventuale autonomo procedimento nell´ambito del quale, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti allo stesso interessati (ordine dei giornalisti, associazioni rappresentative degli editori, gestori dei motori di ricerca, ecc.), potranno essere valutate le molteplici implicazioni che la diffusione mediante la rete Internet di vasti archivi contenenti dati personali, seppur lecita, comporta per i soggetti cui gli stessi si riferiscono e per i loro diritti;

RITENUTO allo stato di dover ordinare, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, a R.c.s. Quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea a evitare che da quel momento le generalità del ricorrente contenute nell´articolo pubblicato on-line oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet (anche, ad esempio, mediante predisposizione di distinte versioni o di differenti modalità di presentazione delle pagine web interessate a seconda dello strumento di ricerca utilizzato dagli utenti – motori di ricerca Internet o funzioni di ricerca interne al sito – o con modalità che l´Autorità si riserva, ove del caso, di valutare ai sensi dell´art. 150, comma 5, del Codice) e di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondate le richieste del ricorrente volte a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano contenuti nell´articolo oggetto del ricorso;

b) dichiara parzialmente fondato il ricorso in ordine all´opposizione manifestata dal ricorrente e ordina, quale misura a tutela dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, a R.c.s. Quotidiani S.p.A. di adottare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, ogni misura tecnicamente idonea a evitare che i dati personali del ricorrente contenuti nell´articolo pubblicato on-line oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l´utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito Internet e di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro il medesimo termine;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 15 gennaio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli