g-docweb-display Portlet

Newsletter 26 maggio - 1 giugno 2003

Stampa Stampa Stampa

 

N. 172 del 26 maggio - 1 maggio 2003

 

Pubblicità via satellite? E´ lecito opporsi

 Etichette intelligenti, privacy e rischio?

 

Pubblicità via satellite?

E’ lecito opporsi

Le società televisive devono adottare procedure efficaci per tutelare gli abbonati

 

E’ nel pieno diritto il cittadino che chiede di non ricevere pubblicità mediante decoder dalla tv via satellite alla quale è abbonato.

 

Il principio è stato sancito dall’Autorità che ha accolto il ricorso di un abbonato che si era visto arrivare, tramite decoder,   un messaggio pubblicitario sul proprio televisore e aveva chiesto più volte invano alla società di non inviare più comunicazioni pubblicitarie, effettuate con qualsiasi mezzo. L’interessato si era rivolto al Garante che aveva invitato la società ad aderire alle richieste dell’abbonato.La società aveva dichiarato di aver  attivato alcune procedure volte ad evitare il recapito di messaggi pubblicitari, ma nonostante le rassicurazioni l’invio era proseguito.

 

L’Autorità, riconoscendo fondato il ricorso, ha osservato che la condotta della società, la quale non ha fornito riscontro tempestivo e idoneo alle richieste dell’interessato ottemperando solo tardivamente a quanto richiesto, viola i diritti della personalità del ricorrente al quale deve essere puntualmente assicurato il rispetto del diritto di non ricevere più corrispondenza pubblicitaria pur essendo in atto con la società un rapporto contrattuale.

 

Inoltre – ha sottolineato il Garante – il diritto di  non essere più destinatario di corrispondenza indesiderata deve essere garantito dalla società non solo sulla base di una procedura occasionale, come nella vicenda esaminata, ma con l’adozione di necessarie misure, anche tecniche, atte ad inibire in modo permanente l’invio di messaggi indesiderati e ad assicurare l’agevole ed effettivo esercizio dei diritti, in questo caso l’opposizione del ricorrente all’uso per fini pubblicitari dei propri dati personali.

 

L’Autorità ha, pertanto, imposto alla società televisiva di inibire con effetto immediato ulteriori invii di comunicazioni pubblicitarie effettuate con qualsiasi mezzo anche cartaceo (ovviamente, incluso il decoder), dando conferma di aver ottemperato sia al ricorrente, sia alla stessa Autorità

 

L’inosservanza del   provvedimento del Garante comporta una specifica responsabilità penale.

 

 

Etichette intelligenti, privacy a rischio?

Cresce l’interesse delle aziende per i chip che “seguono” le merci

 

Rfid è un acronimo (Radio Frequency ID Devices) con cui si indicano dispositivi microscopici simili a microchip contenenti un identificativo (ad esempio, un numero di serie), che è possibile riconoscere attraverso un lettore compatibile funzionante in radiofrequenza. Questi dispositivi suscitano un interesse crescente fra le imprese produttrici, perché offrono la possibilità di verificare i movimenti (magazzino, carico/scarico) dei singoli articoli in vendita – e quindi di ottenere un’istantanea dei flussi merceologici. Tuttavia, essi comportano anche rischi per la privacy delle persone, poiché in potenza essi permettono di rintracciare (e monitorare) i singoli acquirenti degli articoli nei quali sono stati inseriti.

 

Proprio in considerazione di questi rischi potenziali, da alcune settimane si moltiplicano le segnalazioni relative ai dispositivi Rfid; in particolare, Junkbusters – uno dei siti pro-privacy più attivi negli USA – ha realizzato una pagina in cui informa sull’argomento e sulle prospettive di sviluppo (www.junkbusters.com/rfid.html www.rfidjournal.com ) dedicato esclusivamente al tema (dal punto di vista delle imprese produttrici).

 

I timori di Junkbusters ed altri organismi pro-privacy si appuntano, in particolare, sulla possibilità che questi dispositivi non si disattivino “automaticamente” una volta che il cliente lasci il perimetro del negozio (o del concessionario, o di un altro esercizio) – come dichiarato dalle aziende che li producono. In tal caso, essi consentirebbero di tenere traccia degli spostamenti della persona – soprattutto se quest’ultima avesse utilizzato per l’acquisto una carta di credito o uno strumento analogo, che permetta di associare le informazioni identificative del singolo oggetto con una persona determinata. Anche le prospettive di marketing che si aprono attraverso l’uso di dispositivi Rfid sono ovviamente infinite – soprattutto in considerazione della possibilità di inserirli su capi di abbigliamento e oggetti di uso personale.

 

In primo luogo, è dunque necessario garantire che i clienti siano adeguatamente informati dell’esistenza di tali dispositivi negli articoli in vendita; in secondo luogo, le aziende produttrici, secondo Junkbusters, devono garantire l’effettiva   disattivazione dei chip all’uscita dall’esercizio commerciale, oppure inserire i chip in elementi asportabili (ad esempio, l’etichetta o la targhetta ove è indicato il prezzo). Ed è interessante osservare che proprio su riviste specializzate come l’Rfid Journal sopra menzionato si dà ampio spazio al tema privacy – in particolare, alla necessità di “educare” l’opinione pubblica relativamente ai risvolti positivi di questa tecnologia ed alle strategie messe in atto per tutelare la privacy dei consumatori. Evidentemente, anche fra le aziende del settore cresce la percezione dell’importanza delle tematiche connesse alla protezione dei dati personali, e dei rischi potenziali inerenti all’utilizzazione di strumenti di questo genere per il trattamento dei movimenti, dei gusti e delle abitudini delle persone.

 

Il Garante segue con attenzione la materia, e continuerà a monitorarne gli eventuali sviluppi anche in settori o applicazioni diverse dalle prime esperienze emergenti.

 

 

 

NEWSLETTER
del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
Direttore responsabile: Baldo Meo.
Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121 - 00186 Roma.
Tel: 06.69677.1 - Fax: 06.69677.785
Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it

Scheda

Doc-Web
159778
Data
26/05/03

Tipologie

Newsletter