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WP 36 - Parere 7/2000 sulla proposta della Commissione europea di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dat...

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[doc. web n. 1610258]

Parere 7/2000 sulla proposta della Commissione europea di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche del 12 luglio 2000 COM (2000) 385
2 novembre 2000 - WP 36

Dopo il parere 2/2000, relativo alla Comunicazione della Commissione sulla proposta di revisione del quadro normativo in materia, e dopo il parere 5/2000, con cui il Gruppo affrontava incidentalmente taluni aspetti delle proposte effettivamente presentate dalla Commissione il 12 luglio 2000, in questo ulteriore Parere il Gruppo prende posizione sulla proposta specificamente riferita alla revisione della direttiva 97/66. Scopo del complessivo intervento della Commissione è quello di emanare regole neutrali rispetto alla tecnologia, garantendo che i servizi vengano disciplinati secondo modalità equivalenti, indipendentemente, quindi, dai mezzi e dalle modalità con cui sono prestati.

La revisione della direttiva 97/66/CE in questo quadro doveva, a parere della Commissione, essere limitato a poche modifiche, consistenti per lo più nell´adeguamento della terminologia. Gli unici interventi di merito inizialmente previsti, fermo restando il principio del rispetto del livello di tutela garantito a livello europeo nel campo della tutela dei dati personali, riguardavano: definizioni (art. 2); dati relativi al traffico e alla fatturazione (art. 6); dati relativi all´ubicazione (art. 9); elenchi degli abbonati (art. 12); comunicazioni indesiderate (art. 13). Per quanto riguarda le definizioni, oltre al riferimento a quelle, generali, contenute nella direttiva che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nonché nella direttiva 95/46/CE; la proposta prevede un´apposita disciplina per alcune ipotesi in cui si è ritenuto necessario chiarire i concetti utilizzati nel testo. Sono state, ad esempio, introdotte le definizioni di dati di traffico, di dati di localizzazione, di comunicazione e di chiamata (che resta per quanto si riferisce agli ordinari e tradizionali sistemi di telefonia vocale), di servizi a valore aggiunto e di posta elettronica. La proposta contiene novità anche riguardo agli elenchi degli abbonati, per i quali prevede che sia lasciata al singolo abbonato la scelta del se comparire o meno negli elenchi e, in caso affermativo, di decidere quali dati debbano figurare, previa in ogni caso un´ampia ed esaustiva informazione delle finalità perseguite e dei possibili usi e la possibilità di ritiro del consenso prestato e le comunicazioni indesiderate, per le quali vige lo stesso principio del consenso preliminare. Da notare che il testo proposto include la posta elettronica e gli sms.

Il Parere del Gruppo passa in rassegna tutti gli articoli della proposta di revisione. Per quanto riguarda, più specificamente, i dati relativi all´ubicazione (articolo 9), la proposta precisa che i dati relativi alla localizzazione dell´utente possono essere utilizzati esclusivamente con il consenso informato dell´abbonato, prescrivendo che l´utente deve anche disporre di uno strumento semplice per rifiutare temporaneamente il trattamento dei dati relativi alla localizzazione, analogamente a quanto previsto per l´identificazione della linea chiamante. Le uniche deroghe a tale principio generale sono l´utilizzo dei dati relativi alla localizzazione dell´utente da parte dei servizi di emergenza e le deroghe vigenti ai fini della sicurezza pubblica e delle indagini di natura penale. Sul punto il Gruppo dei Garanti europei rileva che, in linea di principio, i dati relativi all´ubicazione non devono essere sottoposti a trattamento per la fornitura di servizi a valore aggiunto, ma eccezionalmente possono essere sottoposti a trattamento per finalità chiaramente specificate che richiedano tecnicamente l´uso dei dati relativi all´ubicazione e sempre che vengano messi in atto controlli di sicurezza consoni ai rischi per la vita privata. In considerazione del carattere "sensibile" dei dati in relazione alla libertà di movimento del cittadino e del fatto che non si tratta di dati necessari per stabilire la comunicazione, l´utente/abbonato deve avere il pieno controllo sulle finalità e modalità del trattamento cui essi vengono sottoposti con la possibilità, qualora sia interessato, di consentire liberamente al trattamento dei dati sull´ubicazione in relazione ad ogni fornitura di un servizio a valore aggiunto e con necessità di integrare l´attuazione tecnica di tale diritto nell´apparecchiatura dell´abbonato e non nella rete, come avviene invece nel caso dell´identificazione della linea chiamante.

Quanto alle disposizioni in materia di elenchi telefonici cartacei o elettronici (art. 12), occorre rendere effettiva la possibilità per gli abbonati di decidere se essere inclusi o meno in tali elenchi. Inoltre, vista la portata degli elenchi elettronici, gli abbonati dovranno essere informati sul loro eventuale uso ulteriore, ed i dati trattati dovranno essere limitati allo stretto necessario per identificare l´utente, senza rivelare informazioni strettamente "private". La stessa proposta di revisione della direttiva 97/66/CE, partendo dall´implicito presupposto che non è opportuno l´inserimento in via automatica degli utenti dei servizi di telefonia mobile o dei servizi di comunicazione elettronica (posta elettronica) in elenchi pubblici, prevede che siano gli abbonati a decidere se vogliono figurare in un elenco pubblico e specificare quali dei loro dati personali debbano esservi riportati. Per tener conto delle varie possibilità di utilizzo degli elenchi pubblici, in particolare di quelli elettronici, è necessario informare gli abbonati circa gli scopi per i quali gli elenchi sono stati predisposti e garantire che il consenso ad essere inclusi venga prestato sulla base di un´accurata ed esauriente informazione circa le modalità di utilizzo dei propri dati personali.

 

Documento  Parere 7/2000 sulla proposta della Commissione europea di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche del 12 luglio 2000 COM (2000) 385 - 2 novembre 2000 Parere 7/2000 sulla proposta della Commissione europea di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche del 12 luglio 2000 COM (2000) 385 - 2 novembre 2000  (160 Kb)

Scheda

Doc-Web
1610258
Data
02/11/00

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Tipologie

EDPB (ex Gruppo Articolo 29)