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Trattamento di dati sensibili e giudiziari presso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali - 26 novembre ...

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[doc. web n. 1679411]

Trattamento di dati sensibili e giudiziari presso l´Agenzia autonoma per la gestione dell´albo dei segretari comunali e provinciali - 26 novembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento presentato dall´Agenzia autonoma per la gestione dell´albo dei segretari comunali e provinciali il 20 ottobre 2009 (prot. n. 0070078(P));

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

L´Agenzia autonoma per la gestione dell´albo dei segretari comunali e provinciali ha chiesto, in data 20 ottobre 2009, il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso la medesima Agenzia.

L´Agenzia, infatti, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere lecito il trattamento (art. 20 del Codice).

Sul predetto schema che identifica i tipi di dati e di operazioni di trattamento eseguibili a cura dell´Agenzia, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, non vi sono rilievi da formulare, considerata la conformità al quadro normativo di riferimento, fatta salva la verifica, con autonomo procedimento, dei presupposti per l´eventuale contestazione della violazione amministrativa di cui agli all´art.162, comma 2-bis, del Codice, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dall´Agenzia oltre il termine transitorio previsto dalla legge per l´ultimazione da parte dei soggetti pubblici delle procedure volte all´adeguamento dei propri ordinamenti alla disciplina sulla protezione dei dati personali (art. 181 del Codice come modificato dal comma 1 dell´art. 6, del d.l. 28 dicembre 2006, n. 300 conv. con l. 26 febbraio 2007, n. 17).

Il presente parere è reso sul presupposto che l´individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili, sia effettuata, con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice esprime parere favorevole in ordine allo schema di regolamento predisposto dall´Agenzia autonoma per la gestione dell´albo dei segretari comunali per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 26 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi