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Provvedimento del 26 novembre 2009 [1687692]

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[doc. web n. 1687692]

Provvedimento del 26 novembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 3 luglio 2009 da XY nei confronti del Comune di KQ, con il quale il ricorrente, già dipendente del Comune, ha ribadito la richiesta formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi al "proprio stato di servizio e per il rilascio del certificato di servizio, risultante dal fascicolo personale o da qualsiasi altro documento in possesso dell´ente", nonché al "residuo delle ferie spettanti (…) con l´indicazione di tutte le assenze (…) da giugno 2006 ad oggi", oltre a quelli concernenti "tutte le marcature registrate negli ultimi tre anni in entrata ed in uscita"; il tutto, con liquidazione, in proprio favore, delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 luglio 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 5 ottobre 2009 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 5 ottobre 2009, con la quale l´ente resistente, in risposta ad una formale richiesta di informazioni avanzata ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice, ha sostenuto di aver già "risposto in maniera esaustiva" alle richieste dell´interessato con una nota del 1° luglio 2009 (allegata in copia), con la quale, oltre a fornire informazioni in ordine alle ferie residue del ricorrente e alla sua presenza in servizio, aveva espresso la propria disponibilità a consegnare i certificati richiesti, "giacenti da tempo presso l´Ufficio Personale" dell´amministrazione stessa;

VISTE le note datate 6 e 21 ottobre 2009, con le quali il ricorrente ha contestato la completezza del riscontro ottenuto, sottolineando, tra l´altro, che: a) "il certificato di servizio" sarebbe "mancante di un passaggio di incarico di 1^ classe a cavallo degli anni 1975/1977 (…)"; b) sarebbero "stati forniti due tabulati (…) riportanti dati del 2008 e per una parte del 2009 assolutamente incomprensibili perché espressi in ore", mentre "quanto (…) richiesto" riguarderebbe "tutte le marcature registrate negli ultimi tre anni, da giugno 2006 a giugno 2009";  c) parimenti, per i dati relativi alle assenze, sarebbero state fornite informazioni solo per il periodo ottobre 2007/aprile 2009 e non, come richiesto, da giugno 2006 a giugno 2009;

VISTA la nota anticipata via fax il 23 ottobre 2009, con la quale l´ente resistente, nell´integrare il precedente riscontro, ha precisato che: a) il certificato di servizio sarebbe stato redatto rispetto agli atti contenuti nel fascicolo personale del ricorrente, "dove non c´è traccia di atto di Giunta relativo ad incarico di applicato di 1^ classe"; b) i tabulati relativi alle presenze in servizio, sarebbero "stati elaborati con valori totali (…) ed espressi in ore perché il sistema elettronico di rilevazione, in dotazione dell´ente", li elaborerebbe "solo in questo modo" da gennaio 2008, data dell´entrata in funzione del sistema stesso; c) "precedentemente a tale data la rilevazione delle presenze" veniva "effettuata con sistema meccanizzato tramite cartellini" che, però, il ricorrente, già responsabile dell´ufficio personale, non avrebbe mai consegnato;

VISTA la nota datata 27 ottobre 2009, con la quale il ricorrente ha nuovamente contestato quanto asserito dal Comune di KQ, insistendo per la richiesta di comunicazione di tutti i citati dati che lo riguardano in relazione al "triennio giugno 2006/giugno 2009" e ribadendo la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO, sulla base della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro all´interessato, affermando –con conseguente assunzione di specifica responsabilità al riguardo ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante")- di aver fornito tutti i ragguagli richiesti, trasmettendo copia dei documenti e dei tabulati contenenti i dati di cui l´ente ha attualmente disponibilità; tale modalità di riscontro è adeguata e conforme al disposto dell´art. 10 del Codice, che non prevede, in caso di consegna su supporto cartaceo del dato richiesto, formalità particolari;

RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie e della particolarità della materia del contendere, che sussistono giusti concorrenti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara integralmente compensate le spese tra le parti.

Roma, 26 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1687692
Data
26/11/09

Tipologie

Decisione su ricorso