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Provvedimento del 26 novembre 2009 [1687713]

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[doc. web n. 1687713]

Provvedimento del 26 novembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 7 luglio 2009, con il quale XY, dipendente della G&W Servizi s.r.l., ha ribadito l´istanza già formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice per la protezione dei dati personali, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, con specifico riferimento ai turni di servizio giornalieri osservati ed agli orari di inizio e di fine turno effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 21 gennaio 2009, peraltro "rilevati con sistema biometrico digitale"; il tutto, con liquidazione, in proprio favore, delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 luglio 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta dell´interessata, nonché la successiva nota del 7 ottobre 2009, con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 23 luglio 2009, con la quale la società resistente, nel precisare di aver assunto l´interessata solo a decorrere dal 23 marzo 2007, ha dichiarato che, "per quanto riguarda il periodo di nostra competenza (23.3.2007-21.1.2009), la modalità di registrazione delle presenze attraverso il Libro Presenze vidimato Inail" non prevedeva l´indicazione degli orari di entrata/uscita giornalieri, ma si limitava a pretendere la sola registrazione delle prestazioni effettuate dal dipendente per ciascuna giornata; inoltre, ha aggiunto che la registrazione delle presenze, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è stata imposta, con la medesima modalità, tramite il Libro Unico del Lavoro; a riprova di tale assunto, la società ha prodotto un estratto del Libro Presenze ed una copia del Libro Unico, entrambi contenenti i dati relativi alla posizione lavorativa della XY, e, sostenendo di aver in tal modo aderito spontaneamente alle richieste dell´interessata, ha concluso sollecitando l´adozione di una declaratoria di non luogo a provvedere, con compensazione delle spese tra le parti;

VISTA la nota anticipata via fax il 27 luglio 2009, con la quale la ricorrente, nel precisare di essere stata "assunta in data 3 maggio 2004 dalla società Italmanagement s.r.l." e di aver lavorato ininterrottamente presso la stessa sede (hotel Courtyard by Marriott) e con identiche mansioni anche dopo la cessione di un ramo d´azienda alla società G&W Servizi s.r.l. ("di proprietà delle medesime persone"), avvenuta nel marzo 2007, ha dichiarato che negli anni dal 2006 al 2009, "presso l´hotel in questione, il rilevamento delle presenze giornaliere dei dipendenti" sarebbe avvenuto "con il sistema biometrico delle impronte digitali", attraverso il quale sarebbe stato possibile individuare l´ora esatta di entrata e di uscita dal lavoro; pertanto, la ricorrente ha insistito nella richiesta di accesso;

VISTE le note pervenute via fax il 28 ottobre ed il 4 novembre 2009, con le quali la G&W Servizi s.r.l., nel ribadire di non essere in grado di fornire riscontro alle richieste dell´interessata "per il periodo antecedente il 23 marzo 2007, in cui la stessa era alle dipendenze di un altro soggetto giuridico" (Italmanagement s.r.l.), ha affermato di avere già "provveduto ad inviare alla ricorrente l´estratto dal Libro presenze per il periodo 23 marzo 2007-31 dicembre 2008 e la copia del Libro Unico per il mese di gennaio 2009"; indi, a seguito di apposita richiesta di chiarimenti avanzata da questa Autorità, la società, con nota pervenuta via fax il 16 novembre 2009, ha sostenuto di non essere più in possesso di documentazione attestante l´orario di lavoro giornaliero osservato dalla XY nel periodo 23 marzo 2007 - 21 gennaio 2009, in quanto essa, come previsto dal CCNL di settore, verrebbe conservata soltanto per il tempo strettamente necessario;

RILEVATO che l´insieme dei dati personali richiesti dall´interessata fa riferimento a informazioni relative all´ordinaria gestione del rapporto di lavoro, le quali sono dati personali relativi all´interessata e che possono essere quindi legittimamente oggetto, come nel caso di specie, di una richiesta di accesso ex art. 7 del Codice;

RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie, di poter dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, avendo la resistente fornito, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata, comunicando i dati afferenti alle prestazioni lavorative effettuate nel periodo di vigenza del rapporto e dichiarando -con assunzione di specifica responsabilità al riguardo ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante")- di non detenere più alcuna documentazione attestante l´orario di lavoro giornaliero osservato dalla XY nel medesimo periodo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 400, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico di G & W Servizi s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 26 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1687713
Data
26/11/09

Tipologie

Decisione su ricorso