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Autonoleggio e garanzie nel trattamento dati personali [1741982]

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[doc. web n. 1741982]

Autonoleggio e garanzie nel trattamento dati personali - 16 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTA la nota del 6 febbraio 2008, con cui Gianluca Pasquale, nell´ambito di un procedimento incardinato presso l´Autorità a seguito di un ricorso formulato nei confronti di Win Rent S.p.A. (con la quale lo stesso aveva stipulato un contratto di autonoleggio senza conducente a breve termine), ha lamentato presunti profili di violazione in relazione al trattamento dei propri dati personali, anche alla luce dei rapporti intercorrenti tra Win Rent S.p.A. e Locatrent S.p.A., impresa specializzata nelle attività di autonoleggio a lungo termine e proprietaria dei veicoli locati alla predetta società;

RILEVATO che, alla luce della documentazione acquisita nell´ambito del procedimento su ricorso e della successiva istruttoria avviata, è emerso che Win Rent S.p.A. ha trattato dati personali riferiti al segnalante (segnatamente informazioni anagrafiche, il numero della patente di guida e quelli relativi al codice fiscale) in occasione della conclusione di un contratto di autonoleggio con costui e che, successivamente, la stessa società ha trattato le stesse informazioni anche nell´interesse di Locatrent S.p.A. (cui sarebbero state comunicate), per finalità connesse all´identificazione del presunto autore di una violazione alle norme del codice della strada e alla successiva notifica a costui (quale effettivo trasgressore) del relativo verbale di contestazione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, le note del 31 ottobre 2008 e del 19 ottobre 2009, con cui sono state richieste a Win Rent S.p.A. informazioni in merito alla vicenda rappresentata, con specifico riferimento all´informativa resa all´interessato nell´ambito dell´intercorso rapporto contrattuale, nonché ai rapporti sussistenti tra la stessa e Locatrent S.p.A. ed ai presupposti della relativa comunicazione a quest´ultima dei dati personali riferiti al segnalante;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dalla società (anche ai sensi dell´art. 168 del Codice) con la nota del 17 novembre 2009, secondo cui la predetta comunicazione sarebbe avvenuta in adempimento di specifici obblighi contrattuali nei confronti di Locatrent S.p.A., oltre che al fine di consentire a quest´ultima di ottemperare a specifici obblighi di legge (in particolare, gli artt. 196 e ss. del d.lg. n. 285/1992, recante il "Nuovo codice della strada", nonché l´art. 386, comma 3, delle relative disposizioni di attuazione). Ciò, anche "ai fini della attuazione della procedura di rinotificazione all´effettivo trasgressore del […] verbale di violazione";

ESAMINATA la documentazione prodotta dalla società, con particolare riferimento alle condizioni generali del contratto di locazione a lungo termine tra Locatrent S.p.A. e Win Rent S.p.A.;

RILEVATO che le predette condizioni, tra l´altro, prevedono che: 1) "tutte le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificarne l´ammontare o prevedere l´esistenza, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sia alla circolazione dell´autoveicolo, resteranno a carico esclusivo del conduttore" (art. 10.1); 2) "il conduttore risponderà in proprio anche per tutte le eventuali infrazioni alle norme di legge e pertanto si accollerà tutte le conseguenze civili, penali e patrimoniali di ogni contravvenzione oblabile e non" (art. 10.2); 3) "le sanzioni che venissero notificate al locatore e da questi pagate saranno riaddebitate al conduttore […]" (art. 10.4); 4) "dietro semplice richiesta scritta del locatore, il conduttore avrà l´obbligo di comunicare l´elenco delle persone autorizzate a condurre l´autoveicolo locato" (art. 11.3);

VISTA inoltre l´informativa rilasciata al segnalante a mezzo del contratto di locazione a breve termine stipulato con la società, che reca un messaggio del seguente tenore: "ai sensi della l. n. 675/1996 (legge sulla privacy), acconsento che la Win Rent S.p.A. utilizzi i miei dati personali per: - Finalità strettamente connesse ai rapporti con la clientela. – Finalità connesse ad obblighi: di legge, della normativa comunitaria e delle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. – Finalità commerciali volte a rilevare il grado di soddisfazione della nostra clientela e comunicare le iniziative commerciali della nostra Azienda";

RILEVATO che la stessa informativa è presente sulla modulistica attualmente utilizzata dalla società per la stipula del contratto di autonoleggio a breve termine, aggiornata unicamente nella normativa di riferimento;

RILEVATO che, tramite la predetta modulistica, Win Rent S.p.A. provvede ad acquisire il consenso degli interessati in relazione a molteplici finalità, tra le quali quella di marketing;

PRESO ATTO preliminarmente che, alla luce delle dichiarazioni rese con la citata nota del 17 novembre, Win Rent S.p.A. e Locatrent S.p.A. sono da ritenersi autonomi titolari del trattamento;

RITENUTO che, nel caso in questione, non può trovare applicazione l´art. 24, comma 1, lett. a) del Codice, in quanto le norme del Codice della strada richiamate da Win Rent S.p.A. non giustificano la comunicazione dei dati personali del segnalante a Locatrent S.p.A., tenuto conto che, riguardo al pagamento della sanzione amministrativa, la regola generale dell´art. 196, comma 1, prima parte del d.lg. n. 285/1992 prevede, oltre alla responsabilità dell´autore della violazione (conducente del veicolo), anche la responsabilità solidale -con correlato diritto di regresso- del proprietario del veicolo (Locatrent S.p.A.), il quale, nel caso di specie, è terzo rispetto al contratto di noleggio, intercorso soltanto tra Win Rent S.p.A. e l´interessato;

RITENUTO che anche la previsione contenuta nella seconda parte dell´art. 196, comma 1 del d.lg n. 285/1992 -la quale, in caso di "locazione senza conducente", estende la responsabilità, in via solidale, anche al locatario del veicolo- non sarebbe idonea a giustificare l´avvenuta comunicazione dei dati personali del sig. Pasquale, in quanto tale obbligo (ed il conseguente diritto di rivalsa verso l´effettivo trasgressore) sarebbe spettato solo alla Win Rent S.p.A., conduttore del veicolo originariamente locatole da Locatrent S.p.A., e non a quest´ultima;

RITENUTO, altresì, che, in caso di "notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione", l´obbligo di procedere all´eventuale nuova notifica del verbale di accertamento all´effettivo responsabile della violazione incombe sull´ufficio o sul comando procedente (artt. 201 del d.lg. n. 285/1992, in combinato disposto con l´art. 386, comma 3 del relativo regolamento attuativo), e non già sul proprietario o sul conduttore del veicolo;

RITENUTO, inoltre, che la predetta comunicazione non trova giustificazione neanche alla luce delle disposizioni contrattuali richiamate dalla società, che prevedono l´accollo degli oneri economici connessi anche alla circolazione del veicolo proprio in capo a Win Rent S.p.A. (risultando peraltro inconferente, sul punto, il richiamo agli obblighi di comunicazione menzionati al punto 11.3 delle condizioni generali di contratto intercorso con Locatrent S.p.A., trattandosi di pattuizione rispetto alla quale l´interessato, ai sensi dell´art. 1372 c.c., è estraneo);

RILEVATO che non risulta acquisito agli atti il consenso dell´interessato in ordine a tale specifico trattamento, né l´esistenza di altro alternativo presupposto di liceità del trattamento (artt. 23 e 24 del Codice);

RITENUTO, pertanto, che la predetta comunicazione di dati personali da Win Rent S.p.A. a Locatrent S.p.A. –della quale, peraltro, non vi è traccia neanche nell´informativa resa a suo tempo all´interessato, con conseguente violazione anche del principio di finalità– sia avvenuta in violazione della disciplina del Codice (artt. 11, comma 1, lett. a) e b), 23 e 24 del Codice);

RILEVATO che l´informativa resa al tempo al segnalante, al pari di quella presente sulla modulistica attualmente utilizzata presso la società, non contiene tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO, inoltre, quanto disposto con il provvedimento del 19 giugno 2008 (recante "Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili");

RITENUTO di dover prescrivere a Win Rent S.p.A., ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di riformulare l´informativa da rendere alla clientela, indicando puntualmente gli elementi previsti dall´art. 13 del Codice e specificando, in particolare:

- i soggetti cui possono venire comunicati i dati oggetto di trattamento;

- la possibilità per gli interessati di opporsi già in sede di raccolta e, comunque, in ogni momento, al trattamento dei propri dati personali effettuato per finalità di marketing;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter, e 170 del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

accertata l´illiceità del trattamento svolto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive a Win Rent S.p.A. di riformulare l´informativa da rendere alla clientela, indicando puntualmente gli elementi previsti dall´art. 13 del Codice e specificando, in particolare:

- i soggetti cui possono venire comunicati i dati oggetto di trattamento;

- la possibilità per gli interessati di opporsi già in sede di raccolta e, comunque, in ogni momento, al trattamento dei propri dati personali effettuato per finalità di marketing.

Roma, 16 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli