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Scambio di informazioni tra i Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti ai fini del rilascio e della revoca dei titoli abilita...

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[doc. web n. 1790365]

Scambio di informazioni tra i Ministeri dell´interno e delle infrastrutture e dei trasporti ai fini del rilascio e della revoca dei titoli abilitativi alla guida di veicoli, motoveicoli e ciclomotori - 26 gennaio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 032 del 26 gennaio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´interno;

Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il Ministero dell´interno ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto interministeriale concernente le modalità per lo scambio di informazioni tra il suddetto dicastero e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini del rilascio e della revoca dei titoli abilitativi alla guida di veicoli, motoveicoli e ciclomotori.

Il decreto è volto a dare attuazione al disposto di cui all´articolo 120, comma 5, del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni), ai sensi del quale "con decreto del Ministro dell´interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l´adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell´amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi ... e l´acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli …".

Costituisce parte integrante dello schema di decreto un allegato tecnico, recante le modalità operative di realizzazione dei flussi informativi

Lo scambio di dati avviene tra il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, realizzato e amministrato – ai sensi dell´articolo 1, comma 1, dello schema di decreto – dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici (infra: DiT) e il sistema informativo del Ministero dell´interno, realizzato e amministrato – ai sensi della medesima disposizione – dal Dipartimento per le politiche del personale dell´amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie (infra: DiPP).

Con riferimento al rilascio dei titoli abilitativi alla guida, il DiT trasmette per via telematica al DiPP, dieci giorni prima della data della prova necessaria al conseguimento dell´abilitazione, l´elenco dei soggetti per i quali è in corso l´istruttoria per il rilascio del titolo abilitativo alla guida (art. 2, commi 1 e 2, dello schema di decreto e Step 1 dell´allegato tecnico), unitamente alle informazioni necessarie alla loro abilitazione, quali, in particolare, i dati anagrafici.

A tale flusso mono-direzionale di dati, dal DiT al DiPP, ne segue uno inverso, che ha luogo entro i due giorni precedenti alla data della prova di esame, relativo alle informazioni concernenti eventuali dati ostativi al rilascio dei titoli abilitativi alla guida, per essere stato l´interessato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza – salvo sia intervenuto provvedimento di riabilitazione – o condannato con sentenza definitiva (e in assenza di provvedimenti di riabilitazione) per taluno dei reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al d.P.R. n. 309 del 1990 e successive modificazioni, ovvero per essere l´interessato sottoposto (o esserlo stato nei tre anni precedenti, in assenza di provvedimenti riabilitativi) a misure di sicurezza personale o a misure di prevenzione, oppure per essere destinatario del divieto di rilascio dei titoli abilitativi alla guida, ai sensi dell´articolo 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, in costanza di validità del relativo provvedimento (artt. 120, comma 2, d.lgs. 285/1992 e 2, comma 4 dello schema di decreto).

I suddetti dati devono essere forniti nel rispetto delle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali, e possono essere utilizzati unicamente per le finalità sancite dal comma 1 dell´articolo 120 del Codice della strada (art. 2, comma 7, dello schema).

Il comma 5 dell´articolo 2 dello schema di decreto precisa che i dati relativi alla declaratoria di delinquenza professionale, abituale o per tendenza e alla condanna per reati in materia di stupefacenti sono acquisiti dal DiPP mediante collegamento telematico con il sistema informativo del Casellario giudiziale, mentre i dati inerenti le misure di sicurezza personale o di prevenzione ovvero il divieto di rilascio dei titoli abilitativi alla guida sono acquisiti mediante le questure.

Per quanto concerne la revoca dei titoli abilitativi alla guida, ai sensi dell´articolo 3 dello schema di decreto, spetta alle prefetture, mediante il collegamento telematico con il DiPP, aggiornare i dati relativi a tali provvedimenti di ritiro, disposti dal prefetto ai sensi del comma 2 dell´articolo 120 del Codice della strada. Tali dati sono quindi trasmessi al DiT mediante collegamento telematico con il DiPP.

RILEVATO

1. Il parere è reso su una versione aggiornata dello schema di decreto che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni rese dall´Ufficio del Garante ai competenti uffici delle Amministrazioni interessate nel corso di una riunione, volte a garantire un più elevato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali nell´ambito dei trattamenti disciplinati dal provvedimento in esame.

Le osservazioni dell´Ufficio hanno riguardato, in particolare, gli aspetti relativi alle modalità di realizzazione del flusso informativo tra le suddette amministrazioni, ai soggetti legittimati al trattamento e ai dati oggetto di comunicazione, nonché alle misure di sicurezza.

Benché tali indicazioni siano state in larga misura recepite nell´odierno schema di decreto, residuano tuttavia taluni aspetti del provvedimento suscettibili di ulteriore perfezionamento, al fine di rendere più pregnanti le garanzie previste per il diritto alla protezione dei dati personali dei cittadini. In tal senso, si osserva quanto segue.

1.1. E´ necessario chiarire e coordinare meglio il disposto dei commi 3 e 6 dell´articolo 2 dello schema, precisando che il trattamento dei dati ivi indicati (nelle forme della lettura e della trasmissione al DiT, come precisato, in particolare, al comma 6) è effettuato unicamente dalle prefetture (organi titolari di competenze in materia di titoli abilitativi alla guida) mediante collegamento telematico con il DiPP e non invece da uffici o dal personale del DiPP stesso, al quale non sembrano riconducibili specifiche competenze in ordine al rilascio o alla revoca di patenti di guida. Tale precisazione - di particolare importanza al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di finalità del trattamento e pertinenza dei dati trattati, di cui all´articolo 11, comma 1, lettere b) e d), del Codice - dovrà essere inserita nel corpo dell´articolo 2 del decreto e ulteriormente dettagliata nell´allegato tecnico, in particolare nel paragrafo finale intitolato "Infrastrutture del Ministero dell´Interno, Dipartimento per le politiche del personale, dell´amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie".

1.2. All´articolo 2, comma 6, del decreto, è necessario chiarire se – come peraltro sembra – le prefetture debbano leggere non solo i dati provenienti dal Casellario giudiziale, ma anche quelli acquisiti attraverso le questure, ai sensi del comma 5.

1.3. Lo Step 2 dell´allegato tecnico, al paragrafo "Nota", precisa che la disciplina delle modalità di interscambio dei dati sancita nei paragrafi precedenti corrisponde a quella "prevista dalla attuazione del decreto dirigenziale in applicazione dell´articolo 39 del T.U. in materia di casellario, che consentirà l´accesso diretto al sistema informativo del casellario". Al riguardo si manifestano perplessità in ordine alla formulazione di tale rinvio, che sembra fare riferimento a modalità di interscambio non ancora in vigore o comunque allo stato non disponibili. Lo stesso rilievo vale in relazione al paragrafo "Nota" dello Step 5, che contiene analogo rinvio. L´intero Step 2 dell´allegato tecnico (e conseguentemente anche lo Step 5) deve essere pertanto chiarito ovvero integrato con l´indicazione delle modalità di interscambio in atto.  In ogni caso, il testo deve essere perfezionato, sostituendo le parole "firma elettronica" con "firma digitale" (in conformità alla rubrica del citato articolo 24 del CAD) e l´espressione "utenza di servizio incaricata per lo specifico trattamento" (che non trova riscontro, peraltro, nell´allegato B del Codice) con un´altra che metta in evidenza che l´accesso e l´utilizzo dei web services messi a disposizione dal Casellario Giudiziale avverrà previa procedura di autenticazione informatica che ne garantirà un utilizzo pertinente e autorizzato.

1.4. Allo Step 4 dell´allegato tecnico, all´ultimo capoverso del primo paragrafo, è necessario chiarire che il flusso informativo in questione, diretto al DiPP, origina non già dal Sistema informativo interforze ma dalle questure, come del resto è sancito dal successivo paragrafo "Dati di output".

1.5. Allo Step 5 dell´allegato tecnico, al paragrafo "Dati di output", ultimo capoverso, è precisato che, attualmente, l´applicativo del casellario giudiziale non consente la selezione dei dati pertinenti rispetto alla richiesta. Appare necessario espungere tale asserzione, che rischia di cristallizzare la normativa ad una fase che – per quanto consta al Garante – è destinata ad essere superata. In ogni caso è necessario prevedere - preferibilmente nel corpo del decreto e solo in subordine nell´allegato tecnico - che i dati del casellario giudiziale riferiti all´interessato, trasmessi al sistema informativo del DiPP ed eventualmente non pertinenti (perché, ad esempio, afferenti a condanne o altri stati non rilevanti quali motivi ostativi al rilascio dei titoli abilitativi) siano cancellati dal sistema subito dopo la loro analisi da parte del prefetto.

1.6. Allo Step 7, paragrafo "Dati di output", dell´allegato tecnico si ritiene necessario che l´Amministrazione valuti attentamente se, alla luce della normativa vigente, non sia sufficiente prevedere che la prefettura fornisca al DiT il solo dato affermativo o negativo in ordine al rilascio della patente (sì/no), anziché la nota motivazionale, che per sua stessa struttura evidenzia le tipologie di provvedimenti emessi nei confronti dell´interessato, in quanto ostativi al conferimento del titolo abilitativo alla guida. Ciò, anche in considerazione del fatto che l´articolo 2, comma 6, del decreto stabilisce che la prefettura trasmetta le sole "informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi".

RITENUTO

2. Vi sono, inoltre, talune norme dello schema di decreto la cui concreta formulazione appare ulteriormente perfezionabile, così da sciogliere ogni eventuale ambiguità semantica che potrebbe conseguire a un´interpretazione meramente letterale del disposto normativo.

2.1. L´articolo 2, comma 3, nel descrivere lo scambio informativo tra DiPP e DiT relativo ai requisiti ostativi al rilascio dei titoli abilitativi alla guida, prevede che il primo trasmetta al secondo, per via telematica, le "informazioni trasmesse nel sistema informativo dai soggetti di cui ai commi 5 e 6". Al riguardo, oltre a ritenere inconferente il rinvio al comma 6, al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo appare auspicabile precisare che il sistema informativo cui i citati soggetti trasmettono le informazioni rilevanti è quello del DiPP.

2.2. L´articolo 3, comma 2, nel disciplinare l´oggetto del flusso informativo tra DiPP e DiT in relazione alla revoca dei titoli abilitativi alla guida, effettua un rinvio normativo ai "dati di cui al precedente comma 1". Dal momento che tale ultima norma disciplina, in particolare, le modalità di aggiornamento dei "dati relativi alle revoche", appare opportuno precisare, al comma 2, che lo scambio informativo tra DiPP e DiT  concerne i dati relativi alle revoche, così come aggiornati ai sensi del comma 1. Tale lettura appare infatti l´unica compatibile con il principio di esattezza dei dati trattati di cui all´articolo 11, comma 1, lettera c), del Codice.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto dei Ministri dell´interno e delle infrastrutture e dei trasporti concernente le modalità per lo scambio di informazioni tra i suddetti dicasteri ai fini del rilascio e della revoca dei titoli abilitativi alla guida, in attuazione del disposto di cui all´articolo 120, comma 5, del Codice della strada, con le seguenti condizioni:

a) all´articolo 2 dello schema di decreto,  siano coordinati i commi 3 e 6, precisando che il trattamento dei dati ivi previsto è effettuato unicamente dalla prefettura mediante collegamento telematico con il DiPP, avendo cura di apportare le conseguenti modifiche anche nell´allegato tecnico (punto 1.1);

b) all´articolo 2, comma 6, dello schema di decreto, si chiarisca se –come sembra- le prefetture debbano leggere non solo i dati del casellario giudiziale, ma anche quelli acquisiti attraverso le questure (punto 1.2);

c) allo Step 2 e allo Step 5 dell´allegato tecnico sia chiarito se con il rinvio normativo al decreto dirigenziale attuativo dell´articolo 39 del testo unico in materia di casellario giudiziale si intenda o meno fare riferimento a modalità di interscambio non ancora in vigore o comunque allo stato non disponibili, ovvero gli stessi Step siano integrati con l´indicazione delle modalità di interscambio in atto, avendo cura, in ogni caso, di perfezionare il testo nel senso indicato (punto 1.3);

d) allo Step 4, all´ultimo capoverso del primo paragrafo, sia chiarito che il flusso informativo diretto al DiPP ha origine non già dal Sistema informativo interforze ma dalle questure (punto 1.4);

e) allo Step 5, al paragrafo Dati di output", ultimo capoverso, si espunga il riferimento all´impossibilità, per l´applicativo del casellario giudiziale, di selezionare i dati pertinenti rispetto alla richiesta e sia previsto che i dati del casellario giudiziale riferiti all´interessato, trasmessi al sistema informativo del DiPP ed eventualmente non pertinenti, siano cancellati dal sistema subito dopo la loro analisi da parte del prefetto (punto 1.5);

f) allo Step 7, al paragrafo "Dati di output", l´Amministrazione valuti attentamente se, alla luce della normativa vigente e dell´articolo 2, comma 6, dello schema di decreto, non sia sufficiente prevedere che la prefettura fornisca al DiT il solo dato affermativo o negativo in ordine al rilascio della patente (sì/no), anziché la nota motivazionale (punto 1.6);

e con le seguenti raccomandazioni:

g) all´articolo 2, comma 3, dello schema di decreto, l´Amministrazione consideri l´opportunità di precisare che il sistema informativo cui i citati soggetti trasmettono le informazioni rilevanti è quello del DiPP (punto 2.1);

h) all´articolo 3, comma 2, dello schema di decreto l´Amministrazione consideri l´opportunità di precisare che lo scambio informativo tra DiPP e DiT concerne i dati relativi alle revoche, così come aggiornati ai sensi del comma 1 (punto 2.2).

Roma, 26 gennaio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1790365
Data
26/01/11

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante