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Provvedimento del 9 febbraio 2011 [1800866]

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[doc. web n. 1800866]

Provvedimento del 9 febbraio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 049 del 9 febbraio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 4 novembre 2010, presentato da KW (rappresentato e difeso dall´avv. Marco Cuniberti) nei confronti di XY, con il quale il ricorrente, con riferimento alla pubblicazione, da parte del resistente, di dati personali che lo riguardano in diversi forum di discussione e newsgroup presenti sulla rete Internet e relativi al fenomeno dello spamming, ha ribadito la richiesta – già avanzata con interpello preventivo del 28 luglio 2010 – volta a ottenere la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile di dati personali che lo riguardano e a conoscere l´origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore diffusione di tutti i dati che lo riguardano, chiedendone la cancellazione dai forum in cui sono stati pubblicati, e ha chiesto di porre a carico del resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 novembre 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché il verbale dell´audizione del 9 dicembre 2010 e l´ulteriore nota del 28 dicembre 2010 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta il 2 dicembre 2010 con la quale il resistente ha indicato i dati personali relativi al ricorrente e la loro origine (in particolare documenti che lo stesso tratta per difendersi e far valere i propri diritti nell´ambito di diversi procedimenti, amministrativi e giudiziari, che vedono entrambi protagonisti), le modalità, le finalità del trattamento e l´ambito di diffusione dei medesimi e, ritenendo lecito il trattamento effettuato, ha rappresentato di non voler cancellare i dati personali in questione;

VISTA la memoria anticipata via fax il 7 dicembre 2010 con la quale il ricorrente, nel lamentare la genericità del riscontro ricevuto e nel ribadire di ritenere illecito il trattamento effettuato, ha riportato alcuni post del ricorrente sul forum di discussione "it.news.net-abuse";

VISTA la memoria datata 13 gennaio 2011 con la quale il resistente, nel precisare l´origine dei dati del ricorrente, ha rappresentato, rispetto ai dati diffusi on-line, di trattarli lecitamente nel contesto di un "libero (…) commento di fatti di cronaca riguardanti (…) attività illecite su Internet, ovvero la specifica ragion d´essere del newsgroup it.news.net-abuse" (su cui scrive anche lo stesso ricorrente) e ha precisato che "tutti i dati eventualmente pubblicati e reperibili su internet attengono solo ed esclusivamente alla (…) attività commerciale(…)" del ricorrente e alle attività dallo stesso poste in essere; rilevato che il resistente ha eccepito infine l´inammissibilità del ricorso ex art. 145, comma 2, del Codice, rappresentando che il ricorrente avrebbe presentato una denuncia nei suoi confronti due anni fa "avente lo stesso contenuto del presente ricorso ed i medesimi addebiti" e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTA la memoria anticipata via fax il 22 gennaio 2011 con la quale il ricorrente ha insistito nelle richieste formulate, rilevando come, a proprio avviso, non possa rientrare nella libera manifestazione del pensiero l´"ossessiva diffusione (…), da oltre quattro anni, ripetutamente (…) in gruppi di discussione della rete internet, di ogni tipo di dato personale del ricorrente (accusato di essere un pericolosissimo spammer per avergli inviato una email pubblicitaria senza consenso nell´agosto 2006, circostanza peraltro sempre contestata dal ricorrente)" insieme a commenti e descrizioni ritenute lesive della dignità della persona e in violazione dei principi di necessità, correttezza e liceità del trattamento dei dati personali;

RILEVATO anzitutto, in ordine al profilo procedurale relativo alla ritenuta inammissibilità del ricorso rappresentata dal resistente, che l´eccezione non può essere accolta tenuto conto della natura del presente procedimento che, ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice, è volto a consentire all´interessato l´esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice rispetto ai dati trattati dal soggetto nei cui confronti il ricorso è proposto, diritti che non risultano (e non potevano) essere fatti valere con la querela presentata dinanzi all´autorità giudiziaria, citata dal ricorrente medesimo;

RILEVATO che il trattamento di dati personali in questione rientra nella sfera di applicazione del Codice, ai sensi dell´art. 5, comma 3, dello stesso, nella sola parte che riguarda la diffusione on-line dei medesimi dati da parte del resistente e che tale trattamento, estrinsecandosi nella forma di una libera manifestazione del pensiero con riferimento a vicende di interesse di una specifica collettività (nel caso di specie i forum di discussione relativi al fenomeno dello spam) ricade, in particolare, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e ss. del medesimo Codice che estende l´ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamenti di dati personali;

CONSIDERATO che, alla luce dell´art. 137 del Codice, il trattamento dei dati per le finalità di manifestazione del pensiero può essere effettuato anche senza il consenso dell´interessato, previsto dagli articoli 23 e 26 del Codice, ma nel rispetto comunque dei principi di essenzialità dell´informazione, di pertinenza e non eccedenza;

RILEVATO che, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non risulta che le informazioni personali di cui al ricorso siano state acquisite in modo illecito, essendo contenute in corrispondenza (elettronica e non) e documenti tutti relativi a procedimenti amministrativi e giudiziari di cui il resistente risulta lecitamente in possesso o reperite poiché rese note dal ricorrente medesimo; considerato che le stesse informazioni possono, alla luce delle predette disposizioni, legittimamente essere trattate nell´esercizio della libera manifestazione del pensiero anche sul web, senza il consenso dell´interessato e che pertanto deve essere dichiarata infondata la generica opposizione al trattamento di tutti i dati personali che lo riguardano manifestata dal ricorrente e la relativa richiesta di cancellazione dei medesimi dati dai siti sui quali sono stati pubblicati;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste avanzate ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice avendo il resistente fornito alle stesse un sufficiente riscontro anche se solo nel corso del procedimento;

RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà del ricorrente di far valere altrimenti i propri diritti dinanzi al competente giudice ordinario, ove ne ricorrano i presupposti, in relazione all´eventuale lesività o diffamatorietà delle forme espressive utilizzate on-line dal resistente;

VISTA la documentazione in atti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti alla luce della particolarità della vicenda e della parziale infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso con riferimento all´opposizione e alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata dal ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste avanzate ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 9 febbraio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1800866
Data
09/02/11

Tipologie

Decisione su ricorso