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Provvedimento del 31 marzo 2011 [1810743]

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[doc. web n. 1810743]

Provvedimento del 31 marzo 2011

Registro dei provvedimenti
n. 120 del 31 marzo 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 31 gennaio 2011 nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.A. con il quale XY s.r.l. (rappresentata e difesa dall´avv. Francesco Cristiani) ha ribadito la richiesta – formulata con interpello ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere la cancellazione, dai sistemi di informazioni creditizie, dei dati personali che la riguardano relativi ad un patto di riacquisto a garanzia di un contratto di leasing stipulato dalla resistente con un terzo; a parere della ricorrente, tale segnalazione (comprensiva dell´indicazione delle rate non pagate) sarebbe illecita, non avendo ricevuto la stessa alcuna comunicazione da parte di Santander Consumer Bank S.p.A. in relazione al patto di riacquisto in questione alla luce dei ritardi nei pagamenti da parte della società garantita; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 febbraio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota datata 25 febbraio 2011 con la quale la società resistente, nel rilevare che, con la sottoscrizione del patto di riacquisto, la ricorrente avrebbe "riconosciuto il proprio ruolo di garante del contratto di leasing" in questione, ha comunicato di voler comunque aderire alla richiesta della stessa, chiedendo la cancellazione della segnalazione precedentemente effettuata;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente aderito alle richieste della ricorrente, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Santander Consumer Bank S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 31 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1810743
Data
31/03/11

Tipologie

Decisione su ricorso