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Provvedimento del 31 marzo 2011 [1810988]

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[doc. web n. 1810988]

Provvedimento del 31 marzo 2011

Registro dei provvedimenti
n.  117 del 31 marzo 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO che Stefano Pacitti, nel contestare l´illecita ricezione di e.mail a carattere promozionale da parte di Sky Italia s.r.l., ha formulato nei confronti della citata società le richieste ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196 del 2003); rilevato, inoltre, che ritenendo di non aver mai manifestato il proprio consenso specifico al trattamento dei dati ai fini di invio di messaggi promozionali, ha chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge opponendosi al loro ulteriore trattamento; visto che con l´e.mail del 2 dicembre 2010 Sky Italia s.r.l., nel confermare di aver raccolto il consenso dell´interessato al trattamento dei dati per motivi commerciali, gli aveva comunicato di aver registrato l´opposizione al trattamento per tali finalità;  rilevato che l´interessato, rappresentato e difeso dall´avv. Pasquale Evangelista, dopo aver inoltrato una nuova richiesta di informazioni alla società, ha proposto ricorso nei confronti di Sky Italia s.r.l., con il quale, oltre a ribadire le precedenti richieste ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha : a) chiesto di conoscere i dati personali che lo riguardano contenuti nel contratto di abbonamento sottoscritto in data 10 settembre 2010 allo scopo di verificare l´esistenza dell´asserito suo consenso; b) ribadito la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei dati per finalità promozionali sostenendo di aver ricevuto, anche dopo la comunicazione Sky del 2 dicembre 2010 ulteriori e.mail a carattere pubblicitario in data 3 dicembre 2010 e 23 dicembre 2010;  c) chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 gennaio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro in ordine alle richieste del ricorrente, nonché la nota dell´8 marzo 2011 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota pervenuta via fax il 2 febbraio 2011 con la quale la resistente, nel rammaricarsi per aver dato riscontro con "ritardo" alle richieste del ricorrente, ha ribadito quanto già precisato nella predetta nota del 2 dicembre 2010, sottolineando in particolare che i dati personali dell´interessato, di cui ha fornito l´elenco, "sono stati raccolti al momento della compilazione e della sottoscrizione della richiesta di abbonamento ai servizi televisivi (…) avvenuta in data 10/09/2010, e sono trattati per le finalità e con le modalità di cui all´informativa inserita in calce alle condizioni generali di contratto"; rilevato che la resistente ha anche verificato che dopo la manifestata opposizione al trattamento per fini promozionali il ricorrente non sarebbe stato oggetto di alcun contatto promozionale da parte di Sky Italia s.r.l.; ciò in quanto l´e.mail del 3 dicembre 2010 non è stata inviata dalla resistente "come emerge chiaramente dalle indicazioni contenute nel footer della medesima", mentre l´e.mail del 23 dicembre 2010 consiste in "una semplice comunicazione di "caring", senza alcun intento commerciale con la quale Sky ha voluto porgere gli auguri di Natale ai propri abbonati";

VISTA la memoria inviata in data 7 febbraio 2011 con la quale il ricorrente ha eccepito l´inidoneità del riscontro ricevuto giacché la resistente non avrebbe ancora dato prova del consenso che a suo tempo sarebbe stato manifestato dal ricorrente in ordine al trattamento dei dati per finalità promozionali;

VISTE le note inviate in data 22 febbraio 2011 e 8 marzo 2011 con le quali la resistente ha inviato al ricorrente copia del contratto di abbonamento sottoscritto in data 10 settembre 2010 evidenziando che, contrariamente a quanto precedentemente affermato, il ricorrente ha negato il consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali; rilevato che la resistente ha nuovamente confermato che si asterrà in futuro dal trattare i dati personali dell´interessato "per finalità promozionali o comunque per finalità differenti da quelle connesse o strumentali all´adempimento degli obblighi contrattuali";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle istanze dell´interessato sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Sky Italia s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 31 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1810988
Data
31/03/11

Tipologie

Decisione su ricorso