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Provvedimento del 31 marzo 2011 [1811008]

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[doc. web n. 1811008]

Provvedimento del 31 marzo 2011

Registro dei provvedimenti
n. 119 del 31 marzo 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 15 febbraio 2011 nei confronti di Crif S.p.A. e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Teresa Bove, ha chiesto a Crif S.p.A. e alla citata banca la cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo relative ai ritardi, successivamente regolarizzati, nel pagamento di alcune rate (rate nn. 40, 41, 42, 43) di un contratto di mutuo sottoscritto con la Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. in data 2 agosto 2006 (ed estinto anticipatamente in data 31 maggio 2010) eccependo, in particolare, l´illegittimità del trattamento derivante dalla mancata ricezione del preavviso di imminente registrazione  dei dati previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 febbraio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax in data 3 marzo 2011 con cui la Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., richiamandosi a quanto già dichiarato nella nota del 23 luglio 2010 inviata al ricorrente ed allegata agli atti del ricorso, ha sostenuto di aver sollecitato il pagamento della rata n. 40 scaduta il 31 dicembre 2009  con un lettera datata 18 gennaio 2010 (di cui ha inviato copia) contenente il "preavviso" di imminente registrazione dei dati presso i s.i.c. previsto dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta; a seguito della mancata tempestiva regolarizzazione del ritardo da parte del ricorrente (il pagamento è avvenuto infatti soltanto in data 22 aprile 2010) la citata banca ha provveduto alla segnalazione delle informazioni negative al s.i.c. di Crif S.p.A.; successivamente, essendosi verificati ulteriori inadempimenti, ed in particolare il mancato pagamento delle rate nn. 41, 42 e 43 (pagate solo in data 22 aprile 2010), la banca resistente non ha inviato ulteriori preavvisi ritenendo di non esservi tenuta "in quanto – posto il preavviso per l´inadempimento della rata n. 40 – si è poi verificata "una serie continuativa e non interrotta di inadempimenti a carico dello stesso interessato" (cfr. circolare ABI 06101 del 24 dicembre 2004, pag. 8/16);

VISTA la nota inviata in data 1° marzo 2011 con cui Crif S.p.A. ha precisato che "si limita a ricevere e rendere visibili dati relativi alle richieste e rapporti di credito, nella stessa forma e contenuto in cui (…) sono inviati dagli enti partecipanti", aggiungendo altresì che il preavviso di imminente registrazione dei dati ai s.i.c. "deve essere fornito esclusivamente dagli enti partecipanti"; la società resistente ha comunque rappresentato di aver provveduto ad attivare, successivamente alla richiesta di cancellazione da parte del ricorrente, un procedimento di verifica con l´ente partecipante all´esito del quale l´ente medesimo "ha confermato la correttezza delle informazioni registrate nel SIC di Crif" precisando di aver provveduto a fornire il preavviso in questione; Crif S.p.A. ha infine sostenuto la legittima conservazione delle informazioni creditizie di tipo negativo che risultano tuttora registrate nel s.i.c. "non essendo ancora decorso dalla regolarizzazione (aprile 2010) il termine di 24 mesi, termine di conservazione previsto dall´art. 6, comma 2, lett. b), del Codice Deontologico per le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi superiori a due rate o mesi, successivamente regolarizzati";

VISTA la nota datata 6 marzo 2011 con la quale il ricorrente non ha ritenuto soddisfacente il riscontro delle controparti sostenendo in particolare che la citata banca non avrebbe fornito prova della ricezione della lettera di preavviso del 18 gennaio 2010;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso nei confronti della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. e Crif S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo riferite al contratto di mutuo sottoscritto dal ricorrente con la citata banca non potendosi ritenere che il trattamento sia stato effettuato in violazione di legge essendo emersi dall´istruttoria elementi sufficienti a dimostrare il rispetto da parte delle resistenti della disposizione dell´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta sui s.i.c. avendo la Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto ad inviare all´interessato, prima di procedere all´iscrizione nel s.i.c., il preavviso di imminente registrazione di cui ha peraltro prodotto copia e considerando anche che la disposizione in oggetto non prevede, allo stato, particolari modalità di invio dell´avviso di questione; tenuto altresì conto, che, nel caso in esame, non risulta decorso il termine previsto dal codice di deontologia e buona condotta di settore (di cui all´art. 6, comma 2, lett. b)) il quale prevede che le informazioni creditizie di tipo negativo possano essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a 24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei confronti della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. e di Crif S.p.A.;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 31 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1811008
Data
31/03/11

Tipologie

Decisione su ricorso