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Provvedimento del 21 aprile 2011 [1813850]

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[doc. web n. 1813850]

Provvedimento del 21 aprile 2011

Registro dei provvedimenti
n.  157 del 21 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 14 gennaio 2011 nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., con cui Raffaele Trotta, rappresentato e difeso dall´avv. Gennaro Loffredo, nel ribadire le istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto di ottenere la comunicazione, "scevra da dati valutativi non supportati da documentazione cartacea ovvero oscurati se riportanti dati non pertinenti al ricorrente", di tutti i dati inerenti una proposta di polizza assicurativa, che sarebbe stata sottoscritta in proprio dall´interessato in data 23 novembre 1999 presso la Banca Commerciale Italiana S.p.A. (ora Intesa SanPaolo S.p.A.), regolata mediante bonifico bancario a favore di Assiba Assicurazioni S.p.A. (ora Intesa Vita S.p.A.) a seguito del quale la medesima compagnia avrebbe emesso una polizza di assicurazione intestata al sig. Raffaele Trotta; il ricorrente, nel fornire un riepilogo dei dati che il medesimo afferma di aver ricostruito sulla base delle comunicazioni trasmesse dalla banca, ha, in particolare, lamentato che la resistente, in virtù di un contenzioso pendente tra le parti ed avente ad oggetto il riconoscimento della predetta polizza personale, "non ha mai inteso rimettere in maniera sequenziale e corretta tutti i dati inerenti la proposta di polizza n. (…), riportando, per contro, anche dati che pur non supportati (…) da documentazione cartacea, non sono pertinenti" all´interessato;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 15 marzo 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note, datate 10 febbraio e 28 marzo 2011, con le quali la banca resistente, nel rilevare di aver già provveduto a riscontrare puntualmente le richieste avanzate dal ricorrente in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, ha ribadito (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") "che non sono stati rinvenuti documenti cartacei, sottoscritti dal sig. Trotta Raffaele, riferiti alla proposta di polizza sviluppata in data 23 novembre 1999, presso le filiali interessate dall´operazione sia per l´inserimento a sistema della proposta stessa (…) che per l´addebito di tale proposta"; la resistente ha inoltre confermato che quanto sinora comunicato al ricorrente, con riguardo alla predetta operazione, è stato ricavato "dall´estrazione dei dati presenti sul "giornale di fondo" della filiale interessata (ovvero dal documento che rappresenta l´esecuzione delle transazioni informatiche di colloquio tra la postazione "terminale" di filiale ed il sistema informatico centrale della Banca), integrati di brevi note esplicative per codici e riferimenti numerici ivi contenuti", rilevando di "non poter aderire ad alcuna richiesta di riesposizione dei dati personali, né rappresentare in modo diverso quanto già espresso con le (…) precedenti comunicazioni"; il titolare del trattamento ha, a tal proposito,  sostenuto che i dati riportati dal ricorrente nel testo del ricorso "sono mancanti della sostanziale ed inscindibile sezione denominata "CONTO DA ADDEBITARE", ovvero della sezione che rappresenta il regolamento contabile dell´operazione", confermando che i "dati non sono registrati negli archivi della banca nel modo in cui sono stati presentati nel testo del ricorso"; l´istituto resistente ha infine chiarito che la filiale presso cui è stato eseguita l´operazione di addebito del conto corrente, "in data 24 novembre 1999 e di propria iniziativa, richiese alla compagnia assicuratrice Assiba Società di Assicurazione S.p.A. l´annullamento della polizza n. (…) "Programma Continuità" e la sua sostituzione con la proposta n. (…) "Programma Capitale", mantenendo valido per quest´ultima il pagamento effettuato in data 23/11/1999 a fronte della proposta di polizza n. (…) in ragione del fatto che da una lettura successiva dei dati impostati a sistema, l´intestazione della polizza risultò non conforme a quanto disposto: la polizza, cioè, risultava erroneamente intestata a Trotta Raffaele, anziché a Trotta Impianti s.r.l.";

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare infondato il ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle richieste dell´interessato già in epoca anteriore alla proposizione del ricorso dichiarando di non avere a disposizione ulteriori dati rispetto a quelli già comunicati; ciò tenuto peraltro conto del fatto che, in ogni caso, le disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare negli artt. 7 e 8, consentono di richiedere la comunicazione dei dati effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, ma non la rielaborazione degli stessi secondo le modalità indicate dal richiedente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 21 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli