g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 21 aprile 2011 [1816453]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1816453]

Provvedimento del 21 aprile 2011

Registro dei provvedimenti
n.  154 del 21 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 19 gennaio 2011 nei confronti di Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. con il quale Adriano Bacchi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro, nel ribadire le istanze già formulate in sede di interpello preventivo, ha chiesto, ritenendo inidonei i riscontri ricevuti, di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano riferiti ad un rapporto di conto corrente bancario intercorrente con il predetto istituto di credito, con specifico riferimento  ai dati contenuti "nel contratto di apertura dello stesso e a tutta la documentazione sottoscritta dal correntista, contenente le condizioni economiche applicate, nonché a quelli contenuti negli estratti conto e riassunti a scalare dall´inizio del rapporto all´estinzione"; rilevato che la società ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 15 marzo 2011 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta via fax il 10 febbraio 2011, con la quale la banca resistente ha evidenziato di avere già fornito riscontro alle istanze del ricorrente con la nota del 16 luglio 2010 nella quale si precisava che "a causa del limite decennale della conservazione dei documenti era in grado di trasmettere gli estratti di conto corrente e gli scalari solo a far tempo dal 31/3/2000 e non dalla data dell´accensione del rapporto", visto che con la medesima nota la resistente, nel comunicare che il plico contenente la documentazione anzidetta è stato restituito al mittente a causa del rifiuto opposto dall´interessato di rimborsare le spese sostenute per la riproduzione di documenti d´archivio ai sensi dell´art. 119 del Testo unico bancario, ha affermato di avere "provveduto ad inviare nuovamente la documentazione medesima";

VISTA la nota pervenuta via mail il 16 febbraio 2011 con la quale il ricorrente, nel comunicare di non avere ritirato un plico, "contenente presumibilmente i dati personali richiesti, inviatogli senza alcun preavviso in data 14 febbraio 2011 con pagamento in contrassegno di euro 118 per costo copie", ha insistito per l´accoglimento delle proprie istanze sottolineando come la trasmissione debba avvenire "in modo gratuito" non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui all´art. 119 del Testo unico bancario;

VISTA la nota pervenuta via fax il 7 marzo 2011 con cui l´istituto resistente ha ribadito quanto già dichiarato nella precedente nota circa la ritenuta applicabilità, nel caso di specie, della disciplina di cui all´art. 119, comma 4, del Testo unico bancario, rilevando come l´interessato abbia richiesto espressamente gli "estratti conto e riassunti scalari dall´apertura del rapporto e il documento contenente le condizioni economiche applicate" e non la sola comunicazione di dati personali;

VISTA la nota pervenuta in data 11 aprile 2011 con la quale il ricorrente, nel rinnovare quanto sostenuto nelle memorie precedenti, ha ribadito le proprie richieste;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo unico bancario e la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultima richiesta l´art. 10 del Codice prevede, infatti, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo l´interessato chiesto, tramite l´interpello preventivo, la comunicazione di dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca; considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato ai sensi dell´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal Testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover accogliere il ricorso, non avendo la banca resistente fornito un riscontro che possa reputarsi idoneo ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, avendo la stessa condizionato la disponibilità dei dati personali richiesti al versamento di una somma a titolo di rimborso spese ai sensi del Testo unico bancario; ritenuto pertanto di dover ordinare a Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. di comunicare al ricorrente, secondo le modalità indicate dall´art. 10 del Codice e tenuto conto del limite decennale di conservazione della documentazione cui fa riferimento il d.lg. 385/1993 (testo unico in materia bancaria), i dati richiesti entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. di comunicare al ricorrente, in forma intelligibile, i dati dal medesimo richiesti entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 21 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli