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Provvedimento del 21 aprile 2011 [1817203]

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[doc. web n. 1817203]

Provvedimento del 21 aprile 2011

Registro dei provvedimenti
n. 155 del 21 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 19 gennaio 2011 proposto da XY, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Cancro e Francesco Amato, nei confronti della Banca Popolare dell´Emilia Romagna società cooperativa, con il quale il ricorrente ha ribadito una richiesta (avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) volta a ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano tuttora censiti presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia in virtù della sua qualità di socio della "KW e Figli snc" rispetto alla quale la citata banca aveva effettuato un´iscrizione di posizione a sofferenza; ciò, tenuto conto che le vicende che hanno coinvolto la predetta società, cessata in data 9 maggio 1996 e fallita in data 27 gennaio 1997, sono ormai risalenti nel tempo e che nel dicembre 2009 la situazione debitoria della società è stata definita con un accordo transattivo "a saldo e stralcio"; inoltre, nel rilevare che tale segnalazione non è stata preceduta da alcuna comunicazione indirizzata al ricorrente, lo stesso ha chiesto di accedere ai dati che lo riguardano detenuti dalla banca in relazione alla segnalazione in questione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 16 marzo 2011 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 28 gennaio 2011 con la quale la banca resistente ha dichiarato di aver effettuato lecitamente la segnalazione in questione tenuto conto della posizione debitoria della società "KW e Figli snc" di cui lo stesso era socio e garante, posizione debitoria di cui il ricorrente "è sempre stato a conoscenza (…), così come del procedimento giudiziario di riscossione (…) che lo ha coinvolto in prima persona insieme agli altri soci"; rilevato che, essendo tale posizione debitoria stata estinta con accordo transattivo "a saldo e stralcio" sottoscritto in data 29 dicembre 2009, l´ultima segnalazione della posizione globale di "sofferenza" effettuata a carico della società "KW e Figli snc" dalla banca resistente risale al dicembre 2009 ed è cessata a decorrere dal gennaio 2010 (come previsto dal paragrafo 1.5 del capitolo II "Sofferenze" della circolare della Banca d´Italia n. 139/1991); rilevato che, come previsto da tale circolare, "il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza (…) non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse" e che gli intermediari, cui il ricorrente dovesse eventualmente rivolgersi per una richiesta di finanziamento (come si prospetta nell´atto di ricorso) potranno interrogare la posizione globale di rischio del richiedente (anche in qualità di soggetto coobbligato rispetto a società segnalate nella Centrale dei rischi, come nel caso di specie) con riferimento alle trentasei rilevazioni precedenti; perciò fino al gennaio 2013 il collegamento tra il richiedente e la posizione globale a sofferenza a carico della "KW e Figli snc" sarà ancora visibile;

VISTA la memoria di replica datata 3 marzo 2011 con la quale il ricorrente ha, tra l´altro, ribadito la richiesta di cancellazione della segnalazione in questione tenuto conto, in particolare, che la banca resistente non avrebbe dato prova di aver informato il ricorrente dell´imminente segnalazione alla Centrale dei rischi come previsto dalla citata Circolare della Banca d´Italia; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTA la nota datata 10 marzo 2011 con la quale la banca resistente ha nuovamente sostenuto di aver provveduto in modo lecito alla "iscrizione della posizione globale a sofferenza della società "KW e Figli snc" che comprende anche i soci (tra i quali il ricorrente in quanto socio di società in nome collettivo"); rilevato che la banca resistente ha anche inviato copia di alcune lettere raccomandate inviate al ricorrente ed ai legali dello stesso da cui si evince che lo stesso sarebbe sempre stato a conoscenza della posizione debitoria della citata società, nonché della "successiva chiusura a saldo e stralcio mediante pagamento di parte del debito da parte del garante (…)";

RILEVATO che il trattamento dei dati del ricorrente riferiti alla segnalazione effettuata dalla società resistente alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia non risulta dagli atti essere stato effettuato in modo illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); rilevato, inoltre, che l´obbligo per l´intermediario di informare per iscritto il cliente la prima volta che lo stesso viene segnalato a sofferenza, obbligo che vige anche nei confronti del coobbligato o del garante della società segnalata a sofferenza, è stato introdotto nel paragrafo 1.5 del capitolo II "Sofferenze" della citata circolare Banca d´Italia n. 139/1991 soltanto con l´aggiornamento del 4 marzo 2010 talché tale obbligo non era vigente all´epoca della prima segnalazione del ricorrente alla Centrale dei rischi; rilevato, pertanto, che la richiesta di cancellazione dei dati deve essere dichiarata allo stato degli atti infondata; rilevato, inoltre, che in ordine alla restante richiesta deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un adeguato riscontro;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla restante richiesta;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 21 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli