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Provvedimento del 12 maggio 2011 [1820937]

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[doc. web n. 1820937]

Provvedimento del 12 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 188 del 12 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 14 marzo 2011, presentato da Laura Nevache, rappresentata e difesa dall´avv. Gianluca Nargiso, nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con il quale la ricorrente, con particolare riferimento ad un´offerta ("Absolute Adsl") attivata sul proprio numero di utenza telefonica fissa e "oggetto di corrente fatturazione", ha ribadito le proprie richieste avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice (alle quali non aveva ricevuto un idoneo riscontro), volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano relativi alla "volontà contrattuale (…) in qualunque forma espressa, anche telefonica e, nel quale caso, con richiesta di copia integrale su supporto durevole" della registrazione del colloquio telefonico in base al quale il profilo contrattuale "Happy No Limit" (profilo prescelto dall´interessata dal 2007) sarebbe stato modificato con il citato profilo "Absolute Adsl"; rilevato che con il ricorso la ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 marzo 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota anticipata via fax il 5 aprile 2011 con la quale l´Ufficio privacy della resistente, nel sostenere di non aver rinvenuto nei propri archivi l´istanza ai sensi dell´art. 7 avanzata dalla ricorrente (inviata al numero di fax di altra struttura societaria), ha: a) cronologicamente illustrato gli "eventi utili alla ricostruzione di quanto lamentato" dalla ricorrente, in particolare precisando che "in data 18/02/10 a fronte del contatto telefonico nell´ambito della vendita di teleselling effettuata dalla società (…), veniva attivata l´opzione Libero Absolute Adsl (e disattivato Happy No limit) come da registrazione vocale allegata"; b) altresì comunicato di aver provveduto a disattivare la contestata opzione e riattivare l´opzione "Happy No limit" in data 26 febbraio 2011, come richiesto dalla ricorrente;

VISTA la nota pervenuta in data 8 aprile 2011 con la quale la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto perché carente dell´allegato relativo alla copia della registrazione vocale richiesta;

VISTA la successiva nota pervenuta in data 21 aprile 2011 con la quale la resistente ha comunicato di aver inviato alla ricorrente nella medesima data "copia della registrazione vocale oggetto del ricorso";

VISTA la nota inviata via fax il 29 aprile 2011 con la quale la ricorrente ha confermato di aver ricevuto copia della registrazione richiesta ed ha ribadito unicamente la richiesta relativa alle spese del procedimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice avendo la società resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, fornito un sufficiente riscontro alla richiesta della ricorrente, fornendo alla stessa copia della registrazione richiesta;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 12 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli