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Provvedimento del 19 maggio 2011 [1821287]

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[doc. web n. 1821287]

Provvedimento del 19 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 194 del 19 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY, essendo venuto a conoscenza del trattamento di dati personali che lo riguardano in relazione ad alcuni finanziamenti intestati a suo nome da Fiditalia S.p.A. ma che lo stesso dichiara di non aver mai richiesto, ha chiesto a quest´ultima la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, la loro origine, le modalità, la logica e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato, e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati avrebbero potuto essere comunicati o che sarebbero potuti venirne a conoscenza; rilevato che lo stesso, nel rappresentare di essere stato vittima di un furto di identità, si è quindi opposto all´ulteriore trattamento dei dati in questione, chiedendone la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato il 15 febbraio 2011 nei confronti di Fiditalia S.p.A. con il quale l´avv. XY, dichiarandosi insoddisfatto del riscontro ricevuto dalla società, ha ribadito l´istanza volta ad accedere ai dati personali oggetto di segnalazione ai sistemi di informazione creditizia e la richiesta di cancellazione e opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 febbraio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 12 aprile 2011, con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria anticipata via fax l´11 marzo 2011, con la quale Fiditalia S.p.A. ha precisato di aver fornito riscontro alla richiesta del ricorrente di accedere ai dati relativi ai finanziamenti contestati già prima della presentazione del ricorso, inviando copia di tutta la documentazione detenuta al riguardo e, in ordine alla segnalazione ai sistemi di informazione creditizia ha dichiarato di aver provveduto alla cancellazione dei dati in questione già nell´agosto 2009; visto che la resistente ha anche precisato che “per un automatismo del sistema informatico” cui si è posto rimedio, l´interessato ha continuato a ricevere le comunicazioni periodiche della società;

VISTE le note del 14 e 29 marzo e 5 maggio 2011 con le quali il ricorrente, nel contestare il trattamento effettuato dalla resistente, ha ribadito la richiesta volta a conoscere i dati personali che lo riguardano oggetto di segnalazione ai sistemi di informazione creditizia con particolare riferimento agli importi segnalati e alle date in cui gli stessi sono stati comunicati;

VISTA la nota datata 5 maggio 2011 con la quale la resistente ha confermato di non detenere le informazioni relative “alla data di prima segnalazione ed all´entità della stessa” poiché, intervenuta la cancellazione dai Sic, tali informazioni non vengono più conservate;

RILEVATO che la società resistente ha comunicato al ricorrente, sia prima che dopo la presentazione del ricorso, i dati personali che lo riguardano detenuti con riferimento ai finanziamenti che lo stesso ha dichiarato di non aver richiesto, precisando anche le date dell´avvenuta richiesta di cancellazione ai sistemi di informazione creditizia; rilevato altresì che per tale motivo può essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Fiditalia S.p.A., in ragione del mancato completo riscontro all´interpello preventivo, nella misura di euro 150, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Fiditalia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 19 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli