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Provvedimento del 26 maggio 2011 [1821433]

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[doc. web n. 1821433]

Provvedimento del 26 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 207 del 26 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 24 febbraio 2011 presentato da Paolo Zucconi nei confronti di V.R.M s.r.l., con il quale il ricorrente, in relazione alla ricezione di una comunicazione telefonica promozionale non sollecitata al proprio numero di utenza fissa, ha chiesto, ribadendo le istanze già precedentemente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di avere conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, di conoscerne l´origine, le finalità e la logica applicata al trattamento, di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché di ottenere l´indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente ha inoltre chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, opponendosi all´ulteriore trattamento dei medesimi per finalità di carattere commerciale; l´interessato ha chiesto infine la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 aprile 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 20 aprile 2011 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 20 aprile 2011 con cui il titolare del trattamento, nel precisare di avere ricavato il nominativo dell´interessato da un elenco telefonico , ha affermato che l´attività della società consiste nell´effettuare proposte telefoniche "senza tuttavia registrare alcun dato relativo ai soggetti contattati";

VISTA la nota anticipata via fax il 15 maggio 2011 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ne ha peraltro rilevato l´incompletezza non avendo la controparte fornito chiarimenti in ordine, tra l´altro, alla richiesta di cancellazione dei propri dati personali;

VISTA la nota pervenuta via fax il 20 maggio 2011 con cui la società resistente, nell´integrare il riscontro precedente, ha precisato che il nominativo del ricorrente è stato "ricavato da Telextra del 2004-2005 (…) e che tale elenco è stato definitivamente rimosso dagli strumenti attualmente utilizzati", aggiungendo peraltro "di avere effettuato l´immediata cancellazione di qualsivoglia riferimento all´interessato" il quale non sarà ulteriormente raggiunto telefonicamente a scopo commerciale;

RITENUTO pertanto di poter dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto alla cancellazione dei dati dell´interessato medesimo;

RILEVATO che questa Autorità si riserva di verificare, con autonomo procedimento, la complessiva attività promozionale svolta dal titolare del trattamento con particolare riferimento all´invio di telefonate promozionali indesiderate;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di V.R.M. s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 26 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli