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Provvedimento del 10 giugno 2011 [1824591]

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[doc. web n. 1824591]

Provvedimento del 10 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n.  218 del 10 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 3 marzo 2011 nei confronti di Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandro Altieri, ha chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano relativi ad una sentenza dichiarativa di fallimento del 14 dicembre 1997, detenuti nelle banche dati gestite dalle resistenti, tenuto conto che, essendo la dichiarazione del fallimento risalente a più di 13 anni fa e che il fallimento è stato chiuso l´8 gennaio 1999, la relativa informazione pregiudizievole, a parere del ricorrente, non rifletterebbe più "per difetto di attualità, il grado di affidabilità del nominativo a cui viene associato"; rilevato, inoltre, che il ricorrente ha sostenuto che il permanere dell´informazione costituirebbe anche un trattamento eccedente in quanto "i dati che lo riguardano vengono associati ad informazioni pregiudizievoli riferite alla società di cui il ricorrente era solo socio accomandatario"; rilevato che il ricorrente ha altresì sottolineato che "la riforma del diritto fallimentare, che ha disposto l´abrogazione del registro dei falliti e dell´istituto della riabilitazione, ha comportato per tutti gli iscritti nel pubblico registro dei falliti una riabilitazione ex lege"; rilevato infine che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del  9 marzo 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 21 aprile 2011 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 23 marzo 2011 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto che il trattamento dei dati relativi al ricorrente sarebbe effettuato in modo lecito dal momento che la banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" "ha lo scopo di fornire un quadro informativo sullo stato patrimoniale dell´interessato e su quanto abbia potenziale incidenza" sullo stesso" e che pertanto il trattamento dei dati in questione non sarebbe eccedente posto che il ricorrente, rispetto alla società fallita, ricopriva la carica di socio accomandatario, "rispondendo quindi solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali";  rilevato che, in relazione al caso di specie, la società ha precisato che i dati riferiti al ricorrente sono "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti pubbliche di provenienza";

VISTA la memoria fatta pervenire in data 31 marzo 2011 con la quale Experian Information Services S.p.A., richiamandosi alla nota dell´8 marzo 2011 già inviata al ricorrente, ha sostenuto che i dati in questione, "conformi alle relative risultanze ufficiali", sono registrati in un archivio che contiene i dati di fonte pubblica ed è autonomo e distinto rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie; inoltre ha dichiarato che tali dati, ricavati dal Registro delle Imprese, non sono trattati in modo illecito "trattandosi di informazioni (rientranti nella categoria dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi ….. il cui trattamento può avvenire senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 del Codice)"; infine, la cancellazione dei dati richiesta dal ricorrente–ha dichiarato Experian- non può trovare fondamento nell´intervenuta abolizione del registro dei falliti, stante il vigente regime di pubblicità e libera consultabilità delle informazioni personali a contenuto economico conservate nel registro delle imprese (da cui i dati in questione sono tratti), "a garanzia del corretto funzionamento del mercato ed a tutela delle operazioni finanziarie";

VISTA le note inviate in data 27 aprile 2011 e 31 maggio 2011 con le quali Crif S.p.A. ha ribadito che "i dati riferiti al ricorrente sono aggiornati e completi in quanto ripropongono le stesse informazioni registrate nel pubblico registro presso il quale sono raccolte, nello specifico il Registro delle Imprese di Roma, con l´indicazione della chiusura del fallimento";

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque;

RITENUTA la necessità di disporre, alla luce di ciò  -anche in ragione del fatto che il caso in questione riguarda informazioni risalenti nel tempo- quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del citato codice di deontologia, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso da parte di Crif S.p.A. e di Experian Information Services S.p.A. e di ordinare alle società resistenti di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso e ordina a Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A. di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 10 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli