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Provvedimento del 15 giugno 2011 [1827162]

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[doc. web n. 1827162]

Provvedimento del 15 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 236 del 5 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza, datata 10 gennaio 2011, proposta ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY ha chiesto alla Banca Popolare di Sondrio soc. coop. per azioni (dalla quale si era dimesso in data 24 aprile 2007) la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano detenuti dalla banca "sin dai primi contatti per l´assunzione" ed anche successivamente alla data delle dimissioni (contenuti, ad esempio, nel fascicolo personale, nelle valutazioni professionali e in eventuali resoconti ispettivi), fatta eccezione per "i dati personali inerenti la contabilità di rapporti bancari", nonché per quelli contenuti nei documenti depositati dalla resistente nei procedimenti giudiziari in corso fra le parti; visto che, con nota datata 14 gennaio 2011 la citata banca gli aveva inviato "gli estratti dei dati contenuti nel data base del personale (…), copia del (…) libretto di lavoro" e di "comunicazioni inviate all´Inps", essendo gli ulteriori dati detenuti dalla banca attinenti alla controversia in corso "e alla corrispondenza (…) intercorsa dopo la cessazione del rapporto di lavoro";

VISTO il ricorso presentato in data 15 marzo 2011 con il quale l´interessato, ritenendo inadeguato il riscontro ricevuto, ha ribadito la propria richiesta di comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano ivi compresi quelli contenuti nella corrispondenza intercorsa fra le parti, nonché a quelli, che pur inerenti alla controversia in corso, non risultano depositati in giudizio; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 marzo 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 4 maggio 2011 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 31 marzo 2011 con la quale la resistente nel precisare che i dati inerenti alla controversia in corso fra le parti consistono esclusivamente nel ricorso proposto dal ricorrente contro la banca con i relativi allegati e nella memoria difensiva della resistente corredata dai documenti depositati presso la cancelleria del Tribunale, ha fornito al ricorrente copia della corrispondenza intercorsa a suo tempo fra le parti;

VISTA la nota inviata in data 12 aprile 2011 con la quale il ricorrente nell´eccepire la mancata comunicazione da parte della resistente di alcuni dati personali che lo riguardano (quali ad esempio quelli retributivi, fiscali e previdenziali) ha lamentato anche che la banca non gli avrebbe fornito i dati relativi ai giudizi professionali;

VISTA la nota inviata in data 19 aprile 2011 e le successive precisazioni del 20 maggio 2011, con la quale la banca ha sostenuto che: 1) quanto ai dati retributivi, fiscali e previdenziali, contenuti nei "prospetti obbligatori" a suo tempo inviati al ricorrente, mensilmente o annualmente come previsto dalla legge, è disponibile, "data la mole di dati", a mettere a disposizione del ricorrente un operatore, che, "in data da concordare", presso il Servizio del personale, provvederà "ad estrapolare dalle varie procedure paghe e presenze" i dati richiesti; 2) non detiene la documentazione sanitaria richiesta dal ricorrente (check-up e referti di visite preassuntive); 3) "non vi sono dati relativi alle valutazioni professionali" riguardanti il ricorrente "in quanto eliminati dal sistema";

VISTE le note di replica inviate in data 29 aprile 2011 e 3 giugno 2011 con le quali il ricorrente ha nuovamente ribadito le proprie richieste, ritenendo ancora una volta insoddisfacente il riscontro ottenuto dalla resistente; visto che con tali note l´interessato ha in particolare sollecitato la comunicazione dei dati personali non ancora forniti, tramite l´invio di copia dei documenti che li contengono o comunque tramite la loro trasposizione su supporto cartaceo;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice – come più volte evidenziato dal Garante – consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono, e non necessariamente copia di tutti i documenti su cui gli stessi dati siano riportati; visto che, se vi è richiesta dell´interessato, il titolare deve trasporre i dati su supporto cartaceo e metterli a disposizione del richiedente  (ipotesi questa che ricorre nel caso di specie);

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, in ordine ai dati personali già forniti all´interessato nel corso del procedimento; ritenuto, invece, in ordine agli ulteriori dati personali che la resistente tuttora detiene, di dover invece accogliere il ricorso e di dover ordinare alla Banca popolare di Sondrio soc. coop. a r.l. di integrare il riscontro già fornito, comunicando (nei modi di cui all´art. 10 del Codice) tali dati al ricorrente, su supporto cartaceo come dallo stesso richiesto, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, e dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca popolare di Sondrio soc. coop. per azioni, stante la tardività e l´incompletezza del riscontro, nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali già forniti al ricorrente;

b) accoglie il ricorso in ordine agli ulteriori dati personali relativi all´interessato che non sono stati ancora comunicati allo stesso e ordina a Banca popolare di Sondrio soc. coop. per azioni di integrare il riscontro già fornito, comunicando su supporto cartaceo (nei modi di cui all´art. 10 del Codice) tali dati al ricorrente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, e dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico di Banca popolare di Sondrio soc. coop. per azioni, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 15 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli