g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 15 giugno 2011 [1829925]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1829925]

Provvedimento del 15 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 240 del 15 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza, datata 20 novembre 2010, proposta ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) con la quale XY ha chiesto alla Banca Popolare di Sondrio soc. coop. per azioni la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano detenuti dalla banca "sin dai primi contatti per l´assunzione" sino alla data dell´istanza (contenuti, ad esempio, nel fascicolo personale, nelle valutazioni professionali e in eventuali resoconti ispettivi); visto che, con nota datata 3 dicembre 2010 la citata banca le aveva inviato "gli estratti dei dati contenuti nel data base del personale (…), domanda di congedo per paternità e maternità, autorizzazione Dpl Como per maternità anticipata, informativa al personale (…) e i giudizi professionali con le motivazioni correlate, relativi rispettivamente agli anni 2007, 2008 e 2009", essendo gli ulteriori dati detenuti dalla banca contenuti "in lettere, prospetti paga o certificazioni" già inviati all´interessata;

VISTO il ricorso presentato in data 15 marzo 2011 con il quale l´interessata, ritenendo inadeguato il riscontro ricevuto, ha ribadito la propria richiesta di comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano ivi compresi quelli contenuti nella corrispondenza intercorsa fra le parti; inoltre, la ricorrente ha lamentato, in particolare, l´incompletezza dei dati attinenti alle valutazioni professionali forniti dalla citata banca; rilevato che la ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 marzo 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 4 maggio 2011 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 31 marzo 2011 con la quale la resistente ha fornito alla ricorrente copia della corrispondenza intercorsa a suo tempo fra le parti, nonché le "schede complete" delle valutazioni professionali;

VISTA la nota inviata in data 12 aprile 2011 con la quale la ricorrente ha eccepito la mancata comunicazione da parte della resistente di diversi dati personali che la riguardano quali ad esempio quelli retributivi, fiscali e previdenziali; inoltre, per quanto riguarda le valutazioni professionali, ha rilevato la mancata comunicazione dei dati contenuti nelle note ed appunti raccolti dal responsabile dell´ufficio del personale nel corso dell´incontro del 7 giugno 2010 svoltosi a seguito del ricorso presentato dalla stessa ricorrente contro il giudizio di valutazione riferito al 2009; inoltre, le stesse schede di valutazione fornite dalla resistente non riportano le "criticità" emerse nel corso dei colloqui in cui la ricorrente ha contestato al funzionario incaricato i giudizi di valutazione riferiti agli anni 2008 e 2009, né tantomeno i "commenti" presumibilmente aggiunti da quest´ultimo;

VISTA la nota inviata in data 19 aprile 2011 con la quale la banca, nel precisare che i dati inviati "sono quelli rinvenuti alla data della richiesta e nel (…) fascicolo conservato presso il Servizio personale", ha sostenuto che: 1) quanto ai dati retributivi, fiscali e previdenziali, contenuti nei "prospetti obbligatori" a suo tempo inviati alla ricorrente, mensilmente o annualmente come previsto dalla legge, è disponibile, "data la mole di dati", a mettere a disposizione della ricorrente un operatore, che, "in data da concordare", presso il Servizio del personale, provvederà "ad estrapolare dalle varie procedure paghe e presenze" i dati richiesti; 2) nel fascicolo sanitario della ricorrente sono presenti esclusivamente i certificati medici riferiti agli anni 2011 e 2010 (che vengono inviati alla ricorrente in allegato alla nota); 3) non vi sono altre "note o appunti che contengono (…) dati personali" della ricorrente; 4) "non vi sono altri dati relativi alle valutazioni professionali (…) oltre a quelli già inviati" poiché "non vi è alcun obbligo del valutatore di inserire le criticità riscontrate nella consegna del giudizio", ed inoltre, trascorso il termine di 15 giorni previsto per l´impugnazione o meno del giudizio, l´eventuale "commento" "viene cancellato indipendentemente dall´attivazione o meno della citata procedura di impugnazione";

VISTE le note di replica inviate in data 29 aprile 2011 e 3 giugno 2011 con le quali la ricorrente ha nuovamente ribadito le proprie richieste, ritenendo ancora una volta insoddisfacente il riscontro ottenuto dalla resistente (risultando ad esempio ancora mancanti i dati riferiti alle mansioni svolte ed ai corsi di formazione);

VISTA la nota inviata in data 18 maggio 2011 con la quale la resistente ha ribadito di aver aderito, a suo avviso, alla richiesta di accesso della ricorrente, manifestando peraltro la disponibilità ad integrare la documentazione già fornita, specie in relazione alle informazioni di tipo contabile;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice – come più volte evidenziato dal Garante – consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono, e non necessariamente copia di tutti i documenti su cui gli stessi dati siano riportati; visto che, se vi è richiesta dell´interessato, il titolare deve trasporre i dati su supporto cartaceo e metterli a disposizione del richiedente (ipotesi questa che ricorre nel caso di specie);

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, in ordine ai dati personali già forniti all´interessata nel corso del procedimento; ritenuto, invece, in ordine agli ulteriori dati personali che la resistente tuttora detiene, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare alla Banca popolare di Sondrio soc. coop. a r.l. di integrare il riscontro già fornito, comunicando (nei modi di cui all´art. 10 del Codice) tali dati alla ricorrente, su supporto cartaceo come dalla stessa richiesto, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, e dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca popolare di Sondrio soc. coop. per azioni, stante la tardività e l´incompletezza del riscontro, nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali già forniti alla ricorrente;

b) accoglie il ricorso in ordine agli ulteriori dati personali relativi all´interessata che non sono stati ancora comunicati alla stessa e ordina a Banca popolare di Sondrio soc. coop. per azioni di integrare il riscontro già fornito, comunicando su supporto cartaceo (nei modi di cui all´art. 10 del Codice) tali dati alla ricorrente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, e dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 400 euro, a carico di Banca popolare di Sondrio soc. coop. per azioni, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 15 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli