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Provvedimento del 30 giugno 2011 [1832688]

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[doc. web n. 1832688]

Provvedimento del 30 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 262 del 30 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Cerved Group S.p.A. e della Camera di commercio di Roma, con la quale XY e KW si sono opposti all´ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) dei dati personali che li riguardano ove associati al fallimento di "ZZ sas" di cui il primo era socio accomandatario e la seconda socio accomandante;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 23 marzo 2011 nei confronti dei citati titolari del trattamento con i quali gli interessati, non avendo ricevuto riscontro all´interpello preventivo, hanno ribadito le loro richieste; ciò, tenuto conto sia del tempo trascorso dalla sentenza dichiarativa di fallimento (1° agosto 2001) sia dell´avvenuta chiusura del fallimento (7 novembre 2002) sia della sentenza di riabilitazione civile in favore di XY (a seguito della quale il nominativo di quest´ultimo era stato cancellato dal registro dei falliti);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° aprile 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché l´ulteriore nota del 12 maggio 2011 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 22 aprile 2011 con la quale la Camera di Commercio di Roma ha sostenuto di non poter aderire alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti ai ricorrenti dal Registro delle Imprese; ciò, in quanto l´annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento nell´ambito del Registro delle Imprese, che non ha più alcun effetto dopo la chiusura del fallimento, viene riportata esclusivamente come notizia storica, consentendo "ai terzi, attraverso la puntuale cronologia delle iscrizioni, di avere l´esatta rappresentazione (che diversamente sarebbe incompleta) della vita dell´impresa iscritta nel Registro delle imprese"; nel sottolineare che la cancellazione di un´informazione dal Registro delle Imprese viene effettuata soltanto ove l´iscrizione fosse non dovuta, ha sostenuto che pertanto i dati riferiti alle posizioni dei ricorrenti nell´ambito della società "ZZ sas" risultano allo stato correttamente iscritti nel Registro delle Imprese all´interno del quale "devono continuare a comparire per obbligo di legge, a prescindere dalla chiusura del fallimento";

VISTA la nota inviata il 27 aprile 2011 con la quale Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto), ha sostenuto la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite ai ricorrenti che sono in linea con quelle risultanti nei pubblici registri da cui sono state estratte; rilevato, tuttavia, che, visto il tempo trascorso dalla dichiarazione di fallimento della società in questione, Cerved ha deciso di aderire spontaneamente alle richieste dei ricorrenti provvedendo, in linea con gli orientamenti recentemente espressi dal Garante in altri casi, a sospendere temporaneamente la visualizzazione, nell´ambito del Dossier persona riferito ai ricorrenti, delle informazioni riferite all´evento di fallimento che ha interessato la citata società, nonché alla procedura che ha interessato direttamente il sig. XY, nelle more della prospettata definizione di criteri comuni per gli operatori del settore;

RILEVATO che Cerved Group S.p.A. ha provveduto alla sospensione della visualizzazione dei dati relativi al fallimento di "ZZ sas" sia nell´ambito del "Dossier persona" dei ricorrenti, sia negli altri prodotti informativi non direttamente relativi alla predetta società e ritenuto  pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti della citata società;

RILEVATO che nei confronti della Camera di commercio di Roma il ricorso deve essere dichiarato infondato in quanto le informazioni in questione sono lecitamente conservate dall´ente pubblico resistente in conformità alla legislazione vigente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Cerved Group S.p.A.;

b) dichiara il ricorso infondato nei confronti della Camera di commercio di Roma.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 30 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli