g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 30 giugno 2011 [1832716]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1832716]

Provvedimento del 30 giugno 2010

Registro dei provvedimenti
n. 265 del 30 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 29 marzo 2011 nei confronti di Speedy Service s.r.l. con il quale Marco Malatesta, rappresentato e difeso dall´avv. Marzia Sanzò ha chiesto di ottenere, con riguardo alla ricezione di comunicazioni telefoniche di carattere commerciale indesiderate, la conferma dell´esistenza, presso la resistente, di dati personali che lo riguardano, la comunicazione dei dati medesimi in forma intelligibile, dell´origine, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare, nonché del responsabile del trattamento e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati; il ricorrente ha chiesto inoltre, opponendosi all´ulteriore trattamento per finalità commerciali, la cancellazione dei dati relativi alla propria utenza telefonica, sollecitando altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° aprile 2011  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 maggio 2011 con cui si è provveduto, ai sensi dell´art. 157 del Codice, a reiterare la trasmissione degli atti introduttivi del procedimento al titolare del trattamento e si è disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, inviata via fax in data 9 giugno 2011, con cui la società resistente ha dichiarato di non “detenere dati relativi al sig. Malatesta, il quale non è mai stato contattato dalla stessa”;

VISTE le note, datate 10 e 15 giugno 2011, con cui il ricorrente, in virtù di un accordo transattivo intercorso tra le parti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto innanzi all´Autorità;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 30 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli