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Provvedimento del 14 luglio 2011 [1835025]

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[doc. web n. 1835025]

Provvedimento del 14 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 288 del 14 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato l´11 aprile 2011, presentato da Giuseppe Carosi (rappresentato e difeso dall´avv. Massimiliano Di Felice) nei confronti di Ville Belle s.r.l., con cui il ricorrente, al quale,  a suo avviso, era stata indebitamente cointestata una fattura (n. 9 del 30.11.2009) per lavori dallo stesso mai commissionati, nel ritenere inidoneo il riscontro ottenuto alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte, tra l´altro, ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, a conoscerne l´origine, le finalità e le modalità del loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; visto che il ricorrente ha richiesto anche la liquidazione a proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 aprile 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro in ordine alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 26 maggio 2011 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità in data 18 maggio 2011 nel corso della quale il ricorrente ha ribadito integralmente le proprie istanze, evidenziando il mancato riscontro di controparte;

VISTA la nota pervenuta via fax il 18 giugno 2011 con la quale la società resistente, nel precisare che “i dati personali dell´interessato sono stati acquisiti dal fratello Gianfranco (…)” ai fini della compilazione della fattura n. 9 del 30 novembre 2009, ha altresì allegato “copia della nota di credito n. 2 del 30 novembre 2009 emessa a storno totale della fattura n. 9 del 30 novembre 2009 di pari importo recante erroneamente il nominativo del ricorrente”;

VISTA la nota pervenuta via fax il 22 giugno 2011 con la quale il ricorrente, nel lamentare l´illegittima acquisizione dei propri dati personali da parte della società resistente, ha rinnovato la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito un adeguato riscontro alle istanze del ricorrente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Ville Belle s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 14 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1835025
Data
14/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso