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Provvedimento del 14 luglio 2011 [1835031]

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[doc. web n. 1835031]

Provvedimento del 14 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 289 del 14 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante l´8 aprile 2011 nei confronti di Monte Paschi di Siena S.p.A. con il quale Enza Cataudo (rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro), nel ribadire le istanze già formulate in sede di interpello preventivo, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano riferiti ad un rapporto bancario intrattenuto con Banca 121 ora acquisita dalla banca resistente; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 aprile 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 7 giugno 2011 con la quale è stata disposta la proroga dei termini del procedimento ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le note pervenute il 23 e il 30 maggio 2011 con le quali la società resistente ha comunicato di aver inviato alla ricorrente i dati contenuti nel modulo per l´individuazione della propensione al rischio, documento che la banca resistente ha dichiarato essere l´unico dalla stessa rinvenuto;

VISTA la nota pervenuta via fax il 1° giugno 2011 con la quale la ricorrente ha ribadito l´istanza presentata;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso tenuto conto che il titolare del trattamento ha fornito riscontro alle richieste della ricorrente, dichiarando di aver inviato alla stessa tutti i dati personali ancora detenuti in ordine al rapporto oggetto della richiesta di accesso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 14 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1835031
Data
14/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso