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Provvedimento del 14 luglio 2011 [1835201]

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[doc. web n. 1835201]

Provvedimento del 14 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 291 del 14 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 26 aprile 2011 con il quale XY, ribadendo l´istanza già precedentemente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto di ottenere la cancellazione dagli archivi di Crif S.p.A. dei dati personali che la riguardano con specifico riguardo all´iscrizione di un pignoramento immobiliare registrato dalla Conservatoria dei registri immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Isernia nel 2004; rilevato che la ricorrente ha evidenziato che il pignoramento in questione risulta "annotato di cancellazione" e pertanto il dato in questione sarebbe "esclusivamente di natura storica"; rilevato che la ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 maggio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 23 giugno 2011 con la quale è stata disposta la proroga dei termini del procedimento ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le note inviate via fax l´11 maggio 2011 e il 1° giugno 2011 con cui la società resistente, nel richiamare quanto già comunicato alla ricorrente in sede di riscontro all´interpello preventivo, ha affermato la legittimità del trattamento posto in essere in virtù del fatto che "i dati riferiti alla ricorrente attualmente presenti, con la specifica nota dell´intervenuto annotamento di cancellazione, sono aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti pubbliche di provenienza", come risulta dall´ispezione ipotecaria allegata al riscontro e come comunicato alla stessa ricorrente in data 23 luglio 2010; rilevato che la resistente ha, in particolare, sostenuto che la propria attività consiste nel "veicolare" le informazioni conservate presso le banche dati pubbliche "svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale dell´interessato e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale";

VISTA la nota di replica inviata via fax il 17 maggio 2011 con cui la ricorrente ha ribadito le richieste oggetto di ricorso;

RILEVATO che il trattamento effettuato dalla resistente ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali informazioni, in termini generali, possono essere allo stato utilizzate senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, fermi restando i futuri possibili adeguamenti che potrebbero risultare necessari sul piano della qualità dei dati e dei tempi di relativa conservazione, in applicazione del codice deontologico previsto dall´art. 61 del Codice con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondato il ricorso in quanto i dati personali in questione non risultano trattati in violazione di legge; ciò, tenuto conto del fatto che, come emerge dalle informazioni rilevabili dalla documentazione in atti, tali dati sono esatti ed aggiornati, in quanto corrispondenti alle informazioni conservate presso i competenti uffici dell´Agenzia del territorio;

RITENUTA la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del procedimento fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 14 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzett

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1835201
Data
14/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso