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Provvedimento del 14 luglio 2011 [1835212]

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[doc. web n. 1835212]

Provvedimento del 14 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 292 del 14 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 14 aprile 2011 nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con il quale XY, nel ribadire le istanze già formulate in sede di interpello preventivo, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano riferiti ad un rapporto di conto corrente bancario a suo tempo intrattenuto con Banca Antonveneta S.p.A. (ora fusa per incorporazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.); ciò, con particolare riferimento ai dati contenuti nel contratto di apertura del conto corrente, nel modulo di conferimento deleghe e specimen di firma, nel documento di identità e codice fiscale allegati al contratto, nel modulo informativa e consenso privacy, negli estratti conto dal momento dell´apertura del contratto, in alcuni assegni specificamente indicati, nonché nei moduli di richiesta e ritiro dei carnet contenenti gli assegni in questione; visto che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 aprile 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 7 giugno 2011 con la quale è stata disposta la proroga dei termini del procedimento ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 10 maggio 2011 con la quale la resistente ha comunicato i dati personali della ricorrente detenuti in relazione al rapporto di conto corrente (tra cui nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, dati del documento di identità, data di apertura e estinzione del rapporto, numero di conto corrente e numero della filiale della banca, assenza di deleghe ad operare sul conto e numero e date di rilascio dei carnet di assegni); rilevato che la resistente ha fornito altresì informazioni riferite agli assegni indicati dall´interessata che risultano essere stati protestati in diverse date e con causali diverse e le cui copie sarebbero già nella disponibilità della ricorrente in quanto allegate agli atti di protesto; rilevato che la resistente ha sostenuto che, con riferimento alle copie dei documenti richiesti dalla ricorrente (tranne gli estratti conto che erano già stati forniti alla ricorrente prima del ricorso), le stesse sono disponibili presso la competente filiale della banca;

VISTA la nota del 28 maggio 2011 con la quale la ricorrente ha ribadito la richiesta di ottenere le copie dei documenti contenenti le informazioni comunicate dalla banca;

VISTA la nota del 23 giugno 2011 con la quale la resistente ha ritenuto di non aderire all´ulteriore richiesta della ricorrente, sostenendo di aver già dato ampio riscontro alle istanze formulate dalla ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice e precisando che la "ulteriore richiesta di documentazione debba essere fatta ad altro titolo e non in base alla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali";

RILEVATO che l´art. 7 attribuisce all´interessato il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali che lo riguardano che siano effettivamente ed attualmente conservati dal titolare del trattamento, che vanno estratti secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, e con esclusione dei dati personali di terzi; rilevato, in particolare, che con tale istanza l´interessato non può richiedere direttamente il rilascio di copia di documentazione detenuta dal titolare del trattamento, come può avvenire, invece, nel caso di specie, ad altro titolo, con le richieste di cui all´art. 119 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993);

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, tenuto conto che la resistente ha fornito un adeguato riscontro alle richieste della ricorrente, comunicando alla stessa i dati personali che la riguardano nei modi indicati dall´art. 10 del Codice e, in particolare, da un lato, attraverso l´estrapolazione degli stessi dai documenti che li contengono e, dall´altro, con riferimento ai dati la cui estrazione risultava particolarmente difficoltosa, attraverso la messa a disposizione di copia dei documenti in cui gli stessi sono contenuti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 14 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1835212
Data
14/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso