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Provvedimento del 14 luglio 2011 [1835222]

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[doc. web n. 1835222]

Provvedimento del 14 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 293 del 14 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato l´11 aprile 2011, presentato da XY (rappresentata e difesa dall´avv. Massimiliano Di Felice) nei confronti di Unicredit S.p.A. (già Banca di Roma) e di KW con il quale la ricorrente, nel ritenere inidoneo il riscontro ottenuto alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richieste (connesse specificamente ad un reclamo presentato nel 2005) volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e l´indicazione dei soggetti ai quali i dati personali, anche sensibili, sono stati comunicati; visto che l´interessata ha manifestato la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei dati che la riguardano relativi al predetto reclamo, chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 aprile 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro in ordine alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 7 giugno 2011 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 12 maggio 2011 con la quale l´istituto di credito resistente, nel fornire riscontro alla richiesta di accesso formulata dall´interessata, ha precisato che "gli unici dati personali di cui è in possesso sono quelli anagrafici ed identificativi forniti dalla stessa ricorrente, collegati alle richieste di servizi e ai rapporti contrattuali intrattenuti (...)" e che non sono stati invece rinvenuti "dati sensibili (salvo il riferimento ad una generica situazione di malattia comunicataci dalla stessa interessata)" con la lettera di reclamo presentata il 28 luglio 2005; visto che nella medesima nota la resistente ha affermato che, relativamente alle circostanze esposte nel predetto reclamo risalente al 2005, "dagli accertamenti effettuati presso l´agenzia di Avezzano non emersero circostanze e/o fatti irregolari da parte di nostri dipendenti riguardanti la gestione del suo rapporto bancario" e che, d´altra parte, "la banca rimane estranea agli ambiti inerenti alla sfera personale dei propri dipendenti ed alle eventuali attività extrabancarie degli stessi (…) né è a conoscenza dei rapporti personali intercorrenti tra la ricorrente e il sig. KW, fatta eccezione per le generiche informazioni contenute nelle varie lettere dalla stessa inviateci";

VISTA la nota pervenuta via fax il 14 maggio 2011 con la quale KW (dipendente dell´istituto bancario resistente e rappresentante legale di JH s.r.l. presso cui l´interessata ha prestato la propria attività lavorativa da marzo 2003 ad ottobre 2005),  ha affermato che la ricorrente, essendo parte in "un giudizio civile  pendente presso il tribunale di Avezzano, avrebbe potuto richiedere l´esibizione della documentazione ex art. 210 c.p.c.";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi in data 18 maggio 2011 presso questa Autorità, nel corso della quale la ricorrente, nel ribadire le proprie richieste, ha lamentato l´illecita comunicazione da parte della banca dei dati personali che la riguardano contenuti nella lettera di reclamo del luglio 2005  al sig. KW e a terze persone poi sentite come testi nel giudizio civile in corso dinanzi al tribunale di Avezzano (come emergerebbe dai verbali e dalle dichiarazioni rese di cui ha depositato copia);

VISTA la nota anticipata via mail il 1° giugno 2011 con la quale la banca resistente, oltre a precisare che "i nominativi dei testi evidenziati negli allegati al verbale di audizione non risultano essere dipendenti della banca", ha affermato che, con riferimento alla lettera di reclamo risalente al 2005, "in occasione della istruttoria fu necessario informare il dipendente sig. KW dell´esistenza del reclamo al fine di chiedere al medesimo chiarimenti circa le contestazioni sollevate e che, successivamente, a mezzo del proprio legale, il sig. KW, al fine di tutelare nelle opportune sedi legali i propri diritti reputazionali e d´immagine, richiese le copie delle menzionate note. Tale richiesta è stata accolta in data 7.3.2006 in considerazione delle finalità addotte dal KW e viste, comunque, le generiche informazioni contenute nelle richiamate note";

VISTA la nota datata 3 giugno 2011 con la quale KW ha dichiarato di avere richiesto in data 13 dicembre 2005 alla Banca di Roma (ora Unicredit S.p.a.) copia del reclamo dell´interessata (relativo a vicende concernenti un´autonoma attività imprenditoriale svolta dal resistente) e di avere successivamente sporto querela presso la procura della Repubblica di Avezzano; visto che il resistente ha peraltro affermato che "le persone indicate nel verbale di audizione sono venute a conoscenza del fatto o perché a mio stretto contatto lavorativo o perché, come da procedimento civile per fatti extra bancari tuttora in corso, ne sono venuti a conoscenza dalla stessa ricorrente (….)";

VISTA la nota pervenuta via fax il 3 giugno 2011 con la quale la ricorrente ha ribadito l´illiceità dell´avvenuta comunicazione di dati sensibili che la riguardano ad un soggetto terzo, il quale avrebbe acquisito i predetti dati "in ragione del proprio ufficio, utilizzandoli poi per fini prettamente privati in qualità di amministratore di JH s.r.l.";

VISTA la nota pervenuta via mail il 28 giugno 2011 con la quale l´istituto di credito resistente ha ribadito di "non essere a conoscenza dello stato di salute e dei rapporti personali intercorrenti tra la ricorrente e il sig. KW, fatta eccezione per le generiche informazioni contenute nelle varie lettere pervenuteci dalla medesima ricorrente che formano esclusivo contenuto del fascicolo del reclamo risalente al 2005 e già fornite in copia all´interessata (…)"

VISTA la nota datata 29 giugno 2011 e la successiva memoria del 7 luglio 2011 con la quale la ricorrente, nel rilevare, tra l´altro, come l´istituto di credito resistente abbia omesso di comunicare i dati personali che la riguardano contenuti "nell´istanza di accesso agli atti avanzata dal legale del sig. KW ed alla quale la stessa ha dato seguito, a suo dire, in data 7 marzo 2006", ha rinnovato la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

VISTA la nota pervenuta via mail il 7 luglio 2011 con la quale la banca resistente, nel fornire riscontro alle ultime eccezioni formulate dalla ricorrente, ha trasmesso copia delle istanze di accesso agli atti avanzate dal sig. KW in data 13 dicembre 2005 e 20 gennaio 2006;

RITENUTO di dover dichiarare infondata l´opposizione al trattamento dei dati contenuti nel reclamo proposto dall´interessata nel 2005, non risultando illecito il trattamento degli stessi svolto dalle parti resistenti nell´ambito delle attività precontenziose e contenziose che hanno caratterizzato e tuttora informano le relazioni fra le parti;

RITENUTO, allo stato della documentazione in atti, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste avendo le resistenti fornito sufficiente riscontro in merito;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata l´opposizione all´ulteriore trattamento dei dati contenuti nel reclamo proposto dalla resistente nel 2005;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha

sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 14 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1835222
Data
14/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso