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Provvedimento del 21 luglio 2011 [1839249]

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[doc. web n. 1839249]

Provvedimento del 21 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 310 del 21 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 12 aprile 2011 nei confronti di Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Macerata, con il quale XY, lamentando il mancato riscontro alle richieste previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie istanze volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i del trattamento, ove designato/i, e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; il tutto, con particolare riferimento ai dati contenuti nel carteggio relativo "al controllo formale della dichiarazione IRPEF 2007", a seguito del quale è stata emessa la cartella esattoriale n. (…)59  notificata all´interessato in data 8 marzo 2011; rilevato altresì che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 aprile  2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 7 giugno 2011 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 21 aprile 2011 con la quale la resistente ha comunicato di avere già fornito riscontro all´interessato con la nota del 25 marzo 2011, di cui ha allegato copia;

VISTA la nota datata 29 aprile 2011 con la quale il ricorrente, nel sottolineare di non avere mai ricevuto il riscontro del 25 marzo 2011 (se non in allegato alla memoria del 21 aprile 2011), ha affermato che lo stesso risulta comunque incompleto, in quanto in esso non si rinvengono tutti i dati personali che lo riguardano "contenuti nel fascicolo personale e, in particolare, nelle comunicazioni del 28.12.2009, 26.1.2010 (istanza di autotutela) e 20.2.2010", né in esso si fa menzione dei dati che sarebbero stati comunicati ad Equitalia;

VISTA la nota datata 13 maggio 2011 con la quale l´Agenzia delle Entrate ha affermato che con la nota del 25 marzo 2011 sono state fornite  "tutte le informazioni relative alla cartella esattoriale n. (…)59", ivi comprese le informazioni contenute nelle comunicazioni del 28.12.2009, 26.1.2010 e 20.2.2010;

VISTA la nota del 24 maggio 2011 e la successiva comunicazione del 4 luglio 2011, con le quali il ricorrente, nel ribadire la tardività e l´incompletezza del riscontro ricevuto, ha sottolineato come la controparte abbia omesso di comunicare i dati personali che lo riguardano, quali, "a titolo esemplificativo, nome e cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, partita iva, importi economici" ovvero "i dati a partire dai quali la resistente ha formulato la prima erronea contestazione contenuta nella nota del 28.12.2009, così come la seconda erronea contestazione contenuta nella nota del 20.2.2010 nonché l´erroneo importo richiesto tramite la cartella esattoriale notificatagli l´8 marzo 2011";

VISTE le note datate 22 giugno e 7 luglio 2011 con le quali la resistente, nel precisare, tra l´altro, che i dati personali dell´interessato sono stati comunicati ad Equitalia s.p.a. ai fini "dell´emissione e notifica della cartella esattoriale", ha inviato copia "di tutti i documenti utili di riscontro alle eccezioni formulate dal ricorrente",  comunicando altresì che "in data 6 maggio 2011 l´interessato ha pagato l´intero carico iscritto a ruolo con la cartella esattoriale oggetto di contestazione";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle istanze del ricorrente, integrando, successivamente alla presentazione del ricorso, le informazioni precedentemente comunicate;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Macerata, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 21 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1839249
Data
21/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso