g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 21 luglio 2011 [1839442]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1839442]

Provvedimento del 21 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 312 del 21 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 28 aprile 2011 nei confronti di Società editrice multimediale s.r.l., in qualità di editore del sito internet www.blitzquotidiano.it, con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Vincenzo Capo), in relazione alla pubblicazione di un articolo contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad un´indagine di polizia giudiziaria in cui il medesimo è stato coinvolto nell´ottobre 2010, ha chiesto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la cancellazione o il blocco dei dati che lo riguardano o, in subordine, l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l´indicizzazione dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; il ricorrente ha, in particolare, lamentato il pregiudizio subito a causa del fatto che il predetto articolo riporta, a suo avviso in violazione del principio di essenzialità dell´informazione di cui all´art. 137 del Codice, le proprie generalità e lo associa ingiustamente a "usurai e vecchi boss della banda della Magliana"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 maggio 2011  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 giugno 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute via e-mail il 7 luglio 2011 con le quali la resistente ha comunicato di aver "provveduto a rimuovere il nome del sig. XY" dall´articolo in questione, inviando copia del testo così come modificato;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso tenuto conto che il titolare del trattamento ha ritenuto di aderire alla richiesta del ricorrente, eliminando gli estremi identificativi dello stesso dall´articolo nel quale erano stati pubblicati;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento fra le parti in ragione della peculiarità della vicenda in questione;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 21 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1839442
Data
21/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso