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Provvedimento del 21 luglio 2011 [1839461]

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[doc. web n. 1839461]

Provvedimento del 21 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 314 del 21 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 24 marzo 2011 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con la quale XY, dipendente di tale società e parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della Cassa medesima, ha chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti in un ordine di servizio relativo alle attività da svolgere a seguito di un trasferimento presso una nuova Direzione dell´istituto di credito, in alcuni documenti dallo stesso "elaborati", in una nota di qualifica aziendale relativa all´anno 2000, in due comunicazioni dallo stesso puntualmente individuate intercorse tra dipendenti della società (un´email e una nota "scambiata brevi manu" tra gli stessi);

VISTO il ricorso presentato il 15 aprile 2011 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato, non avendo ricevuto riscontro alla predetta istanza, ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 aprile 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota dell´8 giugno con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 6 maggio 2011 con la quale il ricorrente ha comunicato di voler rinunciare alla richiesta di accedere ai dati che lo riguardano contenuti nelle due note scambiate tra i dipendenti della resistente;

VISTE le note datate 4 e 9 maggio 2011 con le quali la resistente, nel  rappresentare il permanere di una situazione contenziosa con il ricorrente e di aver già più volte fornito riscontro ad analoghe richieste avanzate dal medesimo, gli ha inoltrato copia dell´ordine di servizio richiesto e ha dichiarato, in ordine alle restanti richieste, di non detenere la documentazione oggetto dell´istanza di accesso;

VISTE le note datate 12 maggio e 27 maggio 2001 con le quali il ricorrente ha insistito nelle richieste avanzate precisando che l´istituto di credito resistente potrebbe, al fine di rinvenire la documentazione in questione, interpellare alcuni soggetti che lo stesso ritiene ne abbiano avuto conoscenza, e ha allegato copia delle due comunicazioni tra i dipendenti della società oggetto dell´interpello preventivo;

VISTA la nota datata 20 giugno 2011 con la quale la resistente ha rappresentato di aver più volte ribadito al ricorrente, a seguito di reiterate istanze ex artt. 7 e 8 del Codice, di non detenere la documentazione oggetto del ricorso e ha rilevato come lo stesso, per anni, abbia richiesto copia di documentazione di cui era già in possesso, come nel caso delle comunicazioni tra dipendenti oggetto, da ultimo, dell´interpello preventivo del 24 marzo 2011 e poi inoltrate nel corso del procedimento;

VISTA la nota del 17 giugno 2011 (con la quale il ricorrente ha comunicato che, in relazione alla propria istanza, possono non essergli comunicati i dati personali contenuti in documentazione dallo stesso allegata) e le note datate 28 giugno e 12 luglio 2011 con le quali lo stesso ha insistito nelle domande formulate;

VISTA la nota pervenuta via fax l´11 luglio 2011 con cui la resistente nel dichiarare "che alcun dato diverso da quello di cui al contenuto della nota già in possesso del XY in quanto destinatario della medesima è in essa indicato", ha ritrasmesso copia della nota di trasferimento del ricorrente del 25 febbraio 2011;

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice – come già evidenziato più volte dal Garante con precedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti – consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente e attualmente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono, e che tale richiesta, da un lato, non consente all´interessato di chiedere copia integrale di tali documenti, né la conferma circa la loro pregressa esistenza o attestazioni circa la loro avvenuta distruzione e, dall´altro, non importa l´obbligo per il titolare del trattamento di adoperarsi presso terzi per rinvenire dati personali un tempo detenuti ma allo stato non più dallo stesso trattati;

RILEVATO che la resistente ha dichiarato, nel presente procedimento, di non detenere ulteriori dati personali del ricorrente in relazione all´oggetto della richiesta di accesso oltre quelli già comunicatigli;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti anche alla luce del contenuto del riscontro fornito dal titolare del trattamento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 21 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1839461
Data
21/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso