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Provvedimento del 21 luglio 2011 [1842944]

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[doc. web n. 1842944]

Provvedimento del 21 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 315 del 21 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) inviata ad INCA-CGIL, con la quale XY, (il quale in data 3 febbraio 2011 era rimasto vittima di un infortunio "in itinere"), dopo aver ricevuto il 16 febbraio 2011 una comunicazione postale non sollecitata (contenente l´invito all´interessato a recarsi presso gli uffici del Patronato INCA-CGIL per comunicazioni inerenti il proprio infortunio), ha chiesto di avere conferma dell´esistenza dei dati personali, anche sensibili, che lo riguardano presso gli archivi della resistente, di averne comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine delle informazioni, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che, con la medesima istanza, l´interessato si è opposto all´ulteriore utilizzo dei dati che lo riguardano, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato il  18 aprile 2011 nei confronti di INCA-CGIL  con la quale XY, ritenendo non adeguato il riscontro all´istanza ex art. 7 del Codice, ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 aprile 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 15 giugno 2011 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, è stata disposta la proroga dei termini relativi al procedimento;

VISTA la nota datata 10 maggio 2011 con la quale la resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente, precisando tra l´altro che: 1) i dati personali detenuti in relazione al ricorrente corrispondono esclusivamente al nome, cognome e indirizzo (infatti nella banca dati INCA-CGIL non figura alcuna posizione associata al nominativo del ricorrente) e non detiene pertanto alcun dato sensibile o informazioni sullo stato di salute dell´interessato, come invece sostenuto da quest´ultimo); 2) il Patronato avrebbe avuto "notizia dell´infortunio in itinere (…) da un proprio iscritto il quale, avendo conoscenza personale dell´infortunato, ha fornito di quest´ultimo le generalità e l´indirizzo";  3), come già comunicato al ricorrente prima del ricorso, "è prassi dell´ente INCA-CGIL contattare le persone interessate e vittime di infortunio per offrire, se lo desiderano, assistenza", che viene fornita, peraltro, ai sensi dell´art.7 della legge n. 152/2001, "indipendentemente dall´adesione dell´interessato all´organizzazione promotrice e a titolo gratuito"; 4) la resistente ha provveduto a cancellare i dati personali detenuti in relazione al ricorrente;

VISTA le note pervenute via e.mail l´11 maggio 2011 e il 13 giugno 2011 con le quali l´interessato si è dichiarato insoddisfatto del riscontro fornito dalla resistente in ordine all´origine dei dati e ha ribadito la richiesta relativa alle spese per il procedimento;

VISTA la nota inviata in data 30 maggio 2011 con la quale la resistente ha ulteriormente precisato che "nel corso di un´assemblea indetta dal Patronato per l´esame da parte dei lavoratori delle problematiche infortunistiche e degli strumenti di tutela accordati ai lavoratori in tema di indennizzo risarcitorio dell´INAIL del danno biologico, un partecipante comunicava ai dirigenti sindacali di un infortunio occorso ad un suo conoscente del quale indicava esclusivamente il nome, il cognome e l´indirizzo";

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, atteso che l´ente resistente ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente, attestando in particolare, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver acquisito i dati personali del ricorrente da un conoscente di quest´ultimo nel corso di un´assemblea indetta dal Patronato e di aver comunque cancellato i dati detenuti in relazione all´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di INCA-CGIL nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento ponendoli nella misura di euro 300 a carico di INCA-CGIL, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 21 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1842944
Data
21/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso