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Provvedimento del 21 luglio 2011 [1842952]

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[doc. web n. 1842952]

Provvedimento del 21 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 317 del 21 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 22 aprile 2011 presentato da Massimo Morara nei confronti di Fastweb S.p.A., con il quale il ricorrente, in relazione ad una comunicazione telefonica, non sollecitata, avente carattere commerciale, ribadendo le istanze già precedentemente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha chiesto di avere conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano, di conoscerne l´origine, le finalità e la logica applicata al trattamento, di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonché di ottenere l´indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, manifestando altresì la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei dati medesimi per finalità di carattere commerciale; l´interessato ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 maggio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 21 giugno 2011 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota, datata 29 aprile 2011, con cui la società resistente, nel fornire riscontro al ricorrente, ha, tra l´altro, rappresentato che la finalità del trattamento posto in essere è quella "di proporre offerte commerciali sui servizi" forniti dalla medesima, mentre la logica applicata sarebbe quella di "aggiornare i potenziali clienti, raggiunti dai servizi di telefonia, Internet e TV, sulle offerte commerciali di Fastweb in conformità dell´art. 24, comma 1, lett. d) del Codice privacy"; la resistente ha infine dichiarato di aver comunque provveduto, in adesione alla richiesta del ricorrente, ad eliminare i dati del medesimo dalle  cd. "liste dei contattabili";

VISTA la nota, datata 25 maggio 2011, con cui il ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatto del riscontro ricevuto, ne ha eccepito la genericità in quanto non contenente alcun riferimento ai dati personali del ricorrente detenuti da Fastweb S.p.A., all´origine dei medesimi, né ai soggetti che nello specifico abbiano ricevuto i predetti dati; il ricorrente ha inoltre aggiunto, con riguardo alla avvenuta affermata eliminazione dei suoi dati dalla lista dei "contattabili", di non avere in realtà mai richiesto tale misura, bensì quella del blocco al fine di "impedire che – provenendo in seguito da altra fonte – potessero essere nuovamente usati a fini commerciali";

VISTA la nota, datata 13 giugno 2011, con cui Fastweb S.p.A., ad integrazione del precedente riscontro, ha specificato i dati personali del ricorrente utilizzati per fini commerciali, chiarendo che i predetti dati erano transitati, in origine, nell´archivio gestito dalla resistente "in virtù dell´uso del database formato e ceduto anteriormente al 1° agosto 2005 da Telecom Italia" e indicando puntualmente il nominativo dell´agenzia alla quale Fastweb S.p.A. aveva conferito, all´epoca, il compito di curare il contatto telefonico con la numerazione facente capo al ricorrente; il titolare ha altresì confermato di aver registrato nei propri sistemi l´opposizione all´ulteriore trattamento per finalità commerciali cancellando la numerazione intestata al ricorrente dalla cd. lista dei contattabili;

VISTA la nota, datata 1° luglio 2011, con cui il ricorrente si è dichiarato soddisfatto con riguardo ad una parte delle richieste avanzate con il ricorso, eccependo tuttavia, con riguardo al riscontro relativo all´origine dei dati, l´incongruenza delle dichiarazioni rese dalla resistente in ordine alla provenienza dei medesimi da un database formato e ceduto anteriormente al 1° agosto 2005; ciò in quanto il nominativo del ricorrente, secondo quanto dallo stesso affermato, sarebbe in realtà presente negli elenchi telefonici solo a partire dal 2007 (e associato ad altro numero) mentre,  anteriormente al 1° agosto 2005, il titolare dell´utenza, oggetto del presente ricorso, era il padre del medesimo;

VISTA la comunicazione del titolare del trattamento datata 12 luglio 2011 con cui la società resistente ha fornito ulteriori indicazione in ordine all´origine dei dati dell´interessato;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo Fastweb S.p.A. fornito nel corso del procedimento sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Fastweb S.p.A.  nella misura di euro 400, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento ponendoli nella misura di euro 400 a carico di Fastweb S.p.A., previa compensazione della residua parte per giusti motivi, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 21 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli 

Scheda

Doc-Web
1842952
Data
21/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso