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Provvedimento del 22 settembre 2011 [1846474]

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[doc. web n. 1846474]

Provvedimento del 22 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 339 del 22 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 6 luglio 2011 nei confronti di Banca popolare dell´Etruria e del Lazio società cooperativa da XY, con il quale il ricorrente, nel lamentare l´iscrizione delle proprie generalità presso l´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d´allarme interbancaria–C.a.i.) istituito presso la Banca d´Italia, a seguito del mancato pagamento, per mancanza di provvista, di un assegno emesso dallo stesso in qualità di amministratore della società Omnialog s.r.l. in data 25 ottobre 2010, ha chiesto la cancellazione di tale iscrizione dal momento che, pur avendo ottenuto la quietanza liberatoria dal portatore del titolo solo il 18 maggio 2011, il valore nominale del titolo e gli oneri accessori previsti sarebbero stati pagati entro il termine di sessanta giorni previsto dall´art. 8 della legge n. 386/1990;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 luglio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE la nota del 26 luglio e la memoria del 1° settembre 2011 con le quali l´istituto di credito resistente ha comunicato di non aver iscritto il nominativo del ricorrente nell´archivio C.a.i., tenuto conto che sull´assegno in questione era stata "apposta in sede di traenza – la ragione sociale della "Omnialog s.r.l." e che lo stesso era stato tratto su conto corrente intestato alla medesima società e non al ricorrente; visto che la resistente, rilevando comunque che la quietanza liberatoria sarebbe stata prodotta diversi mesi oltre il termine indicato alla società nel preavviso di revoca, ha precisato di aver operato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 10 della legge n. 386/1990;

RILEVATO di dover dichiarare infondato il ricorso dal momento che il lamentato inserimento dei dati del ricorrente nell´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all´art. 10-bis della legge n. 386/1990 non risulta essere stato posto in essere dalla società resistente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 22 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1846474
Data
22/09/11

Tipologie

Decisione su ricorso