g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 22 settembre 2011 [1846491]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1846491]

Provvedimento del 22 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 341 del 22 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 14 giugno 2011 con il quale XY, dopo aver ricevuto un´intimazione di pagamento da parte di Findomestic Banca S.p.A. in relazione a un presunto finanziamento erogato in suo favore dalla citata  società, ha contestato di aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento in questione che sarebbe riconducibile a un diverso soggetto (per "un caso di omonimia ovvero […] di furto parziale di identità"), ed ha pertanto chiesto la cancellazione dei dati stessi che sarebbero trattati in violazione di legge, anche presso gli eventuali soggetti terzi a cui gli stessi fossero stati illegittimamente comunicati; rilevato che il ricorrente ha chiesto di conoscere l´origine di tali dati, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 giugno 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota anticipata via fax il 5 luglio 2011 con la quale la resistente ha sostenuto di aver già confermato al ricorrente "la chiusura della posizione con le conseguenti cancellazioni delle segnalazioni presso le competenti Centrali rischi"; rilevato che la banca ha provveduto a cancellare i dati del ricorrente dai propri archivi "salvi gli obblighi di conservazione di natura contabile e fiscale"; peraltro, la banca ha dichiarato di aver potuto provvedere in tal senso, solo "in seguito alla verifica sulla mancata autenticità della carta di identità allegata al contratto", avendo il ricorrente omesso di disconoscere formalmente il finanziamento "tramite denuncia inoltrata presso le competenti autorità"; rilevato che la stessa resistente ha altresì fornito riscontro alle restanti richieste;

VISTA la nota pervenuta via fax l´8 settembre 2011 con la quale il ricorrente, nel sostenere come, a proprio avviso, fosse invece onere della controparte, dinanzi alla reiterata contestazione dell´interessato, verificare l´autenticità del documento di identità allegato al contratto, ha confermato la fondatezza del ricorso ribadendo la richiesta di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro all´interessato nel corso del procedimento, avendo confermato di essersi attivato al fine di rimuovere dagli archivi delle competenti centrali rischi le informazioni relative al ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Findomestic Banca S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell´ interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Findomestic Banca S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 22 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1846491
Data
22/09/11

Tipologie

Decisione su ricorso