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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Fastrent Money srl - 15 giugno 2011 [1849498]

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[doc. web n. 1849498]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Fastrent Money srl - 15 giugno 2011

Registro deli provvedimenti
n. 234 del 15 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 15 luglio 2009 nei confronti di Fastrent Money srl, già con sede in Roma, Via Cavallotti n. 125 e attualmente in Circonvallazione Gianicolense n. 46, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che l´Ufficio, a seguito di una segnalazione della Botom Systems srl pervenuta il 3 luglio 2008 con cui lamentava di aver ricevuto due fax di natura commerciale da parte della Fastrent Money, formulava una richiesta di informazioni, datata 21 luglio 2008 (prot. n. 17165/59074) con cui si invitava Fastrent Money a fornire elementi utili a conoscere, tra l´altro, le modalità con cui era stata fornita all´interessato l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, con particolare riferimento alla raccolta e all´uso dei suoi dati personali;

VISTE le note inviate da Fastrent Money il 5 agosto 2008 e il 14 ottobre 2008 con cui la stessa ha dichiarato che gli elenchi dei nominativi, destinatari dei fax, erano raccolti da fonti diverse (quali Pagine Bianche, Pagine Gialle e Guida Monaci) e di provvedere, in ogni caso, a rendere l´informativa e ad acquisire il consenso dei propri clienti ai fini dell´invio dei messaggi promozionali;

VISTO il verbale n. 16023/59074 del 15 luglio 2009, notificato in data 29 luglio 2009, con cui è stata contestata a Fastrent Money la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, comma 4, del medesimo Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che dal citato rapporto non risulta essere stato effettuato tale pagamento;

VISTO lo scritto difensivo, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società ha dichiarato di possedere i numeri fax delle aziende, a cui invia i messaggi promozionali, in forma anonima, ovvero senza indicazione dei nominativi corrispondenti, tant´è che la comunicazione promozionale inviata alla Botom System non conteneva alcun dato personale che la riguardava. A dimostrazione di quanto sopra, la società ha, pertanto, allegato copia della pagina web del sito www.paginebianche.it, da cui si evince l´impossibilità di ricondurre l´utenza fax (a cui è stato inviato il messaggio promozionale) al nominativo della Botom System. La società ha, infine, fatto presente di aver commissionato l´attività di marketing ad una società esterna, la quale agisce per conto della stessa per quanto concerne gli adempimenti in materia di privacy, producendo a tal proposito copia della fattura relativa all´attività da quest´ultima svolta;

LETTO il verbale dell´audizione, svoltasi il 28 aprile 2011, nella quale l´Avv. Parisi, su delega del rappresentante legale pro-tempore della società, oltre a ribadire quanto sostenuto negli scritti difensivi, ha evidenziato che, rispetto al tempo in cui la violazione è stata commessa, è stato nominato un nuovo amministratore della società e che tale situazione determina una compressione del diritto di difesa, non essendo in grado quest´ultimo di ricostruire la vicenda. La parte, inoltre, ha fatto presente che i fax inoltrati erano solo due, mentre il provvedimento del Garante sullo spamming del 23 maggio 2003, così come altre decisioni adottate dall´Autorità in materia, si sono sempre riferite a una sistematicità dell´invio dei messaggi promozionali;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non sono idonee ad escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. La disciplina in materia di protezione dei dati personali, infatti, dispone che le comunicazioni tramite il telefax possono effettuarsi per finalità commerciali solo con il consenso dell´interessato che, tra l´altro, è valido solo se documentato per iscritto e se è stata resa l´informativa (artt. 130, comma 2, 23 e 13 del Codice). Il citato Provvedimento del 23 maggio 2003 [doc. web n. 29840] precisa, inoltre, che la circostanza che i dati siano facilmente reperibili on line, non comporta il diritto di utilizzarli liberamente, dovendosi in ogni caso raccogliere il consenso e rendere l´informativa. Pertanto, la violazione non è data dalla sistematicità o meno dell´invio di messaggi promozionali, ma dall´uso illegittimo dei dati stessi, effettuata, come nel caso di specie, in assenza degli elementi richiesti. Risulta, inoltre, inconferente anche l´osservazione per la quale i numeri fax erano conservati in forma anonima (ovvero senza l´indicazione della persona alla quale sono attribuiti), posto che gli stessi rientrano, comunque, nella definizione di dato personale ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice. La società non ha prodotto alcuna documentazione in merito all´osservanza delle citate disposizioni e all´adempimento dei relativi obblighi. La circostanza, poi, che l´attività di marketing (intesa come effettivo esercizio di attività promozionale realizzata per mezzo dell´invio dei messaggi) sia stata commissionata ad una società esterna, rispetto alla quale è stata prodotta la relativa fattura, non esclude, nel caso che interessa, la titolarità del trattamento in capo alla Fastrent Money, posto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta che la stessa abbia raccolto i dati degli interessati da elenchi categorici, adottando le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento stesso. Infine, per quanto riguarda la compressione del diritto di difesa, dovuta alla nomina di un nuovo amministratore della società, va rilevato che tale diritto è stato pienamente esercitato dalla società, che si è avvalsa delle facoltà previste dalla legge n. 689/1981, in primis con l´invio degli scritti difensivi nei termini di legge e, successivamente, anche attraverso l´audizione del 28 aprile u.s.;

VISTO l´art. 161 del Codice, che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Fastrent Money srl, già con sede in Roma, Via Cavallotti n. 125, attualmente in Circonvallazione Gianicolense n. 46, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 15 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1849498
Data
15/06/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca